Cassazione Penale, Sentenza n. 4195/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice di pace di Velletri. Sosteneva violazione di legge (art. 321 c.p.p.) e censurava: 1) la mancata verifica della legittimazione della denunciante (difetto di querela) e del fumus commissi delicti; 2) l'omessa valutazione dello stato di necessità che, secondo l'informativa, riguardava occupazioni abusive diffuse dopo sfratti; 3) la sua qualità di possessore (seppur senza titolo) dell'immobile e la mancata azione di spoglio da parte del proprietario, che a suo dire rendeva concreto il suo interesse all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che un occupante privo di titolo non ha un interesse concreto e attuale all'impugnazione del sequestro preventivo quando l'effetto utile dell'eventuale accoglimento (la restituzione dell'immobile) potrebbe prodursi solo nei confronti del legittimo proprietario. Perciò il Tribunale di Roma ha correttamente escluso l'interesse all'impugnazione e, conseguentemente, non ha dovuto esaminare i profili relativi al fumus commissi delicti (querela) né lo stato di necessità. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dello stato di necessità: l'occupazione abusiva non è scriminata se la necessità è relativa a una esigenza abitativa duratura e non a un pericolo attuale e transitorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la richiesta di riesame avverso il decreto che dispone il sequestro preventivo; è il titolo procedimentale che il ricorrente aveva proposto.
Norma richiamata dal ricorrente come violata; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione formale rispetto all'istruttoria eseguita sul profilo dell'interesse all'impugnazione.
Riguarda la legittimazione a proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali; la giurisprudenza richiede un interesse concreto e attuale corrispondente all'effetto tipizzato (restituzione della cosa).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che autorizza i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza o errata applicazione della legge); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre applicato una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un soggetto che occupa un immobile senza titolo non ha automaticamente interesse a impugnare un sequestro preventivo: l'interesse deve essere concreto e attuale e collegato all'effetto tipico dell'impugnazione (es. restituzione della cosa).
- La verifica del fumus commissi delicti (esistenza della querela, stato di necessità) è irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione quando manca l'interesse specifico richiesto per la tutela cautelare: l'incidente cautelare è autonomo rispetto al merito penale.
- Lo stato di necessità come scriminante non può essere invocato per giustificare un'occupazione abusiva quando la necessità riguarda un bisogno abitativo durevole: la scriminante richiede un pericolo attuale, inevitabile e transitorio per tutta la durata dell'occupazione.
- L'assenza di un'azione di spoglio da parte del proprietario non attribuisce di per sé titolo o interesse all'occupante privo di titolo per ottenere il dissequestro a suo favore.
- In procedimenti cautelari reali, la giurisprudenza richiede una concreta prospettiva di ottenere l'effetto tipico (es. restituzione) perché si possa riconoscere legittimazione ad impugnare; altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
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