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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00686/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

Un ente della riscossione, assumendosi creditore di una persona fisica per un ingente importo, aveva agito in giudizio per far dichiarare simulato in via assoluta l’atto con cui il debitore aveva venduto alla sorella la nuda proprietà di un immobile riservandosi il diritto di abitazione; in subordine chiedeva la revocatoria ordinaria dell’atto ex art. 2901 c.c. Il tribunale aveva respinto la domanda di simulazione ma aveva accolto la revocatoria, qualificando la vendita come atto a titolo gratuito perché non era stata provata, dai convenuti, l’effettiva corresponsione del prezzo indicato nell’atto. La corte d’appello aveva confermato, ritenendo consentito al giudice della revocatoria indagare sulla reale onerosità del negozio e reputando inammissibile la prova testimoniale sul pagamento del prezzo. I convenuti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1414 e 2901 c.c., sostenendo che, una volta esclusa la simulazione e in difetto di impugnazione di tale statuizione, il giudice della revocatoria dovesse considerare il negozio per come dichiarato nell’atto, senza trasformarlo da oneroso in gratuito; il secondo e il terzo censuravano la mancata ammissione della prova testimoniale sul versamento del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio revocatorio il giudice debba prendere in considerazione l’atto dispositivo secondo la sua dichiarazione negoziale, senza poter verificare se il contenuto dichiarato corrisponda alla reale volontà delle parti o modificare la natura del negozio sulla base della mancata prova del pagamento del prezzo. Ha sottolineato che la revocatoria ordinaria produce inefficacia relativa e non consente un accertamento sulla simulazione o sulla divergenza tra volontà e dichiarazione, profilo che può emergere solo con l’apposita azione di simulazione. Poiché la domanda di simulazione era stata respinta in primo grado e tale statuizione non era stata impugnata, ogni ulteriore accertamento sul punto era precluso. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e comporta inefficacia relativa dell’atto solo verso il creditore; nel relativo giudizio il giudice deve considerare l’atto come risultante dalla dichiarazione negoziale, fermo restando il potere di qualificarlo come oneroso o gratuito senza però alterarne il contenuto dichiarato.

  • art. 2740 c.c.

    La pronuncia di revocatoria consente al creditore di agire esecutivamente sul bene come se esso rientrasse ancora nella garanzia patrimoniale del debitore.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato dal ricorso per distinguere la simulazione dalla revocatoria: la divergenza tra dichiarazione e reale volontà delle parti rileva nell’azione di simulazione, non nel giudizio revocatorio.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nella decisione d’appello come base dell’inammissibilità della prova testimoniale sul pagamento del prezzo.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nella decisione d’appello come ulteriore base dell’inammissibilità della prova testimoniale sul pagamento del prezzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria il giudice non è chiamato a ricostruire la volontà reale delle parti, ma a valutare l’atto di disposizione nella sua veste dichiarata, poiché l’azione incide solo sulla sua efficacia nei confronti del creditore e non sulla validità o sulla simulazione del negozio.
  • La qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito è possibile anche nel giudizio revocatorio, ma deve essere compiuta senza interpolazioni che modifichino il contenuto negoziale risultante dal documento e senza trasformare l’azione in un accertamento di simulazione.
  • La divergenza tra dichiarazione negoziale e reale volontà delle parti può essere fatta valere soltanto con l’azione di simulazione; se tale domanda è stata rigettata e la relativa statuizione non è stata impugnata, il relativo accertamento resta precluso per il giudice della revocatoria.
  • In presenza di una revocatoria fondata su un atto che dichiara un prezzo già pagato, la mancanza di prova del pagamento non autorizza, da sola, a riqualificare il negozio come gratuito se ciò comporta un accertamento incompatibile con la dichiarazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaSimulazione

Testo integrale

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