Ordinanza n. 2150/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Roma di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, notificato brevi manu in data 17 giugno 2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 21 ottobre 2022 in regime di esenzione dal visto per un soggiorno di breve durata, della durata massima di novanta giorni, ha impugnato il diniego della Questura di Roma relativo alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'istanza era stata presentata il 28 luglio 2025 senza il necessario visto d'ingresso conforme per motivi di studio. Il ricorrente contestava quindi il rigetto dell'amministrazione, mentre il giudice ha valutato in sede cautelare la sussistenza del fumus boni iuris e la legittimità della motivazione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. A un sommario esame, il ricorrente risultava privo del visto d'ingresso necessario per motivi di studio e aveva presentato la domanda in deroga alla disciplina vigente. Il giudice ha inoltre valorizzato il necessario rispetto della disciplina sui flussi di ingresso e ha qualificato il provvedimento impugnato come atto a contenuto vincolato. Ha ritenuto che il diniego fosse assistito da un adeguato corredo motivazionale, coerente con le risultanze istruttorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il permesso di soggiorno per motivi di studio presuppone il possesso del necessario visto d'ingresso conforme; in assenza di tale requisito, il diniego è stato ritenuto prima facie coerente con la disciplina vigente.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, il ricorso non risulti assistito da un adeguato fumus boni iuris per la mancanza del visto d'ingresso richiesto dalla legge per il titolo di soggiorno domandato.
- Il cittadino straniero entrato in Italia per un soggiorno di breve durata in esenzione dal visto non può ottenere, in assenza del necessario visto d'ingresso per motivi di studio, un permesso di soggiorno per studio presentando la relativa istanza in deroga alla disciplina vigente.
- Quando il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato a presupposti normativamente determinati, tra cui il visto d'ingresso conforme e il rispetto della disciplina sui flussi di ingresso, il provvedimento amministrativo può assumere contenuto vincolato.
- In sede cautelare, la motivazione del diniego è adeguata quando risulta coerente con i presupposti normativi applicabili e con le risultanze dell'istruttoria.
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