Cassazione Penale, Sentenza n. 12625/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione concernente: (1) il diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, già riconosciuto dall'ente erogatore; (2) la contestazione dell'avvenuta sottrazione di energia elettrica; (3) la riconosciuta aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.); (4) il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili, per essere mere doglianze di fatto, il secondo e il terzo motivo che contestavano la motivazione e la configurabilità dell'aggravante; ha però ritenuto il primo motivo (diniego della circostanza attenuante del risarcimento) non manifestamente infondato. Poiché nel frattempo è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (deciso il 9 marzo 2022).
Norme richiamate
art. 625 n. 2 codice penale
L'aggravante della violenza sulle cose è stata ritenuta configurabile perché l'allacciamento abusivo ha comportato la modifica del cavo dell'ente erogatore, ossia una alterazione materiale della cosa; tuttavia tale censura è stata trattata come questione di fatto inammissibile in cassazione
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la riforma per mere contestazioni di fatto o perplessità sulla valutazione probatoria: l'impugnazione deve fondarsi su errori di diritto o vizi di motivazione manifesto
- La circostanza attenuante del risarcimento del danno, se riconosciuta dall'ente danneggiato, può avere rilievo sul trattamento sanzionatorio e può incidere sulla decorrenza o sull'applicazione della prescrizione; il suo mancato riconoscimento deve essere valutato con attenzione perché può determinare effetti di estinzione del reato
- L'aggravante per violenza sulle cose si configura quando vi è un intervento materiale sulla cosa altrui (es. modifica del cavo dell'ente erogatore) e deve essere adeguatamente motivata in dispositivo e in motivazione
- Quando nel corso del giudizio di legittimità emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato
- Il beneficio della non menzione e altre misure attenuanti o limitative degli effetti della condanna devono essere prospettate e adeguatamente motivate già nei gradi precedenti perché la cassazione non è luogo per nuove valutazioni di fatto
- In situazioni analoghe conviene contestare in cassazione punti di diritto (interpretazione normativa, vizio di motivazione manifesto, violazione di norme processuali) piuttosto che rimettere la decisione a riconsiderazioni del fatto
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