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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19955/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova sostenendo la violazione dell'art. 464-quater cod. proc. pen., perché il giudice ha modificato il programma di trattamento concordato introducendo e aggravando l'obbligo risarcitorio (rendendo dovuto un importo complessivo di almeno 2.000 euro, invece dei versamenti mensili di 80 euro previsti nel programma) senza il consenso dell'imputata, nonché senza che tale consenso emergesse dal verbale dell'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio che l'integrazione o modifica del programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, è subordinata al consenso dell'imputato. Ha quindi dichiarato la nullità dell'aggravamento non concordato (nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.), ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano affinché elimini l'aggravamento non concordato dell'obbligo risarcitorio e provveda per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    La modifica o integrazione del programma di trattamento da parte del giudice è possibile solo con il consenso dell'imputato; qualunque aggravamento imposto senza consenso è illegittimo.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Le informazioni acquisite ai sensi di questo comma possono essere utilizzate dal giudice per valutare e, con il consenso dell'imputato, integrare il programma di trattamento; non autorizzano modifiche unilaterali.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La violazione del principio del consenso all'aggravamento del programma integra una nullità generale a regime intermedio, suscettibile di annullamento.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 4, n. 27249 del 15/09/2020; Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019 (dep. 2020)

    La giurisprudenza conferma che l'aggiunta di obblighi, in particolare risarcitori, al programma di trattamento richiede il previo consenso dell'imputato; modifiche senza consenso sono invalide.

Massime di principio

  • Il giudice non può integrare o aggravare il programma di messa alla prova senza il consenso espresso dell'imputato; ogni modifica unilaterale che aumenti gli oneri è illegittima.
  • Gli obblighi risarcitori indicati nel programma devono essere parametrati alla reale capacità economica dell'imputato e rappresentano patti modificabili solo con l'accordo di quest'ultimo o del suo procuratore speciale.
  • La mancanza di consenso alla modifica configura una nullità procedurale rilevabile ex art. 178, lett. c), e può portare all'annullamento del provvedimento impugnato.
  • In casi analoghi la via corretta è: eccepire tempestivamente la nullità; la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e disporre la rimozione dell'aggravamento o la trasmissione degli atti al giudice di merito per il corretto procedimento.
  • Le informazioni raccolte ai sensi dell'art. 464-bis servono a formare una proposta di programma, ma non autorizzano il giudice a modificare unilateralmente gli obblighi che incidono sui diritti dell'imputato.

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