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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41799/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato di diffamazione: Scozzaro avrebbe inviato via e-mail all'indirizzo istituzionale della dirigente dell'U.S.R. uno scritto in cui si affermava che Corrado Faletti "era già stato cacciato dal MIUR per aver presentato 2 lauree false", che presenziava a scuola e in consigli di istituto senza titoli veri, corredando il tutto con un link a informazioni. La parte civile ha contestato (i) l'esclusione del requisito della comunicazione a "più persone" deducendo che più soggetti del sindacato erano a conoscenza del messaggio, (ii) la violazione di norme e prassi relative all'attività ispettiva (D.P.C.M. 11.2.14 n.98, D.M. MIUR 18.12.14, direttiva PCM 2.7.00) sostenendo che l'input doveva essere reso noto all'ispettore e che l'invio all'indirizzo istituzionale rendeva prevedibile la lettura da parte di terzi, e (iii) l'erronea valorizzazione della scriminante del diritto di critica sindacale ritenendo che il giudice avesse travisato la continenza formale e la verità putativa dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondato il primo motivo perché i soggetti del sindacato che avevano conoscenza del messaggio erano coautori/contributori e non "terzi" destinatari della comunicazione ex art. 595 c.p.; ha escluso l'obbligo, nelle norme richiamate, di comunicare all'ispettore l'input originario della segnalazione e ha considerato non provata la prevedibilità, per il mittente, dell'accesso della posta elettronica della destinataria da parte di altre persone, non essendovi elementi sulle prassi dell'ufficio né indicazioni che la casella fosse effettivamente accessibile ad altri. Per tali ragioni le altre doglianze sono ritenute superflue o infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p. (diffamazione)

    La Corte interpreta il requisito della comunicazione a "più persone" nel senso che i soggetti che hanno contribuito alla redazione del messaggio sono coautori e non possono essere considerati terzi destinatari dell'informazione diffamatoria; pertanto non costituiscono la pluralità richiesta dalla norma

  • D.P.C.M. 11.2.14 n.98; D.M. MIUR 18.12.14; Direttiva PCM 2.7.00 (attività ispettiva)

    Le disposizioni richiamate non impongono espressamente che all'ispettore sia comunicato l'input originario della segnalazione; il principio della "dimostrabilità" si riferisce al contenuto e agli atti dell'ispezione e non all'obbligo di rendere noto l'origine della segnalazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 34831 del 23/10/2020, Di Vita, Rv. 280034)

    Richiamata la regola secondo cui l'accesso plurimo a una casella di posta elettronica deve essere noto o, quanto meno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza del mittente; senza prova di tale prevedibilità non può ritenersi integrato il requisito della comunicazione a più persone

Massime di principio

  • La comunicazione "a più persone" ai fini dell'art. 595 c.p. richiede la diffusione a terzi non coautori: chi partecipa alla redazione del messaggio non costituisce destinatario terzo.
  • L'invio a un indirizzo istituzionale non implica automaticamente la prevedibilità che altri accedano alla casella; occorre prova o conoscenza di prassi che rendano tale accesso ragionevolmente prevedibile.
  • Le norme sull'attività ispettiva non impongono di regola la comunicazione all'ispettore dell'origine/"input" che ha determinato l'ispezione, e la "dimostrabilità" riguarda soprattutto gli atti e il contenuto dell'ispezione.
  • Per beneficiare della scriminante del diritto di critica sindacale è necessario mantenere continenza formale e fondare le affermazioni su fatti conosciuti o su una ragionevole convinzione della verità; espressioni volte a ledere direttamente la dignità personale possono essere escluse dalla scriminante.
  • Precauzioni pratiche in casi simili: evitare linguaggio ingiurioso o assertivo su fatti non verificati; indicare esplicitamente carattere riservato se il messaggio è inteso solo al destinatario; verificare e documentare prassi d'ufficio se si presume accesso condiviso alla posta, e conservare elementi che attestino la ragionevolezza della convinzione sui fatti riportati.

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