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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3102/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per concorso in rapina aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, deducendo: 1) illogicità della motivazione e travisamento del fatto, sostenendo che la sentenza non avrebbe confutato il ragionevole dubbio rispetto alla responsabilità; 2) mancata motivazione sul rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato (ordinanza 5/2/2020); 3) omissione nell'acquisizione della consulenza tecnico‑peritale di parte sulla capacità di intendere e volere e violazione dell'obbligo di accertamento di tale capacità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' in sede di legittimità opera solo se la violazione si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione; nel caso la motivazione d'appello, conformandosi a quella di primo grado, ha adeguatamente fondato la responsabilità sull'esito della perizia antropometrica e sull'analisi dei tabulati telefonici. Sul secondo motivo ha rilevato che l'appello ha correttamente valutato ex ante la richiesta di perizia ai fini del giudizio abbreviato condizionato, escludendo la novità e la decisività della prova richiesta. Sul terzo motivo ha osservato che le questioni sulla capacità sono state affrontate e confutate in motivazione anche tenendo conto della documentazione difensiva, e che accertamenti successivi non potevano assumere valore decisivo in assenza di elementi che dimostrassero una incapacità tale da escludere la partecipazione al processo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    La formula del giudizio di responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio' può essere valutata in sede di legittimità solo quando la sua violazione si traduca in manifesta e decisiva illogicità della motivazione; la Cassazione non ha potere di rinnovare la valutazione delle prove.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione e per l'assetto formale dell'impugnazione.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati; la Corte ha applicato questa disposizione per respingere il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017

    Precedente richiamato per affermare il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a autonoma valutazione delle fonti di prova e che l'applicazione della regola 'oltre ogni ragionevole dubbio' in sede di legittimità richiede una manifesta illogicità della motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016

    Precedente richiamato in tema di giudizio abbreviato condizionato: il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta verificando ex ante la novità e la decisività della prova invocata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riforma la valutazione delle prove: interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica e decisiva rispetto al risultato; contestazioni che implichino mera rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per ottenere l'ammissione di un giudizio abbreviato condizionato il richiedente deve dimostrare che la prova richiesta possiede caratteri di novità e decisività rispetto al materiale già acquisito; il giudice di appello valuta tale questione ex ante rispetto alla situazione all'epoca della decisione.
  • Le richieste di nuovi accertamenti per contestare la capacità di intendere e volere devono essere supportate da elementi indicativi tali da mostrare una possibile incapacità rilevante; accertamenti effettuati a distanza dai fatti non hanno valore decisivo se non emergono fatti nuovi e significativi.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende; ciò va considerato nel valutare l'opportunità di impugnare in Cassazione.

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