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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29589/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia riguarda tre buoni postali fruttiferi emessi su supporto cartaceo della precedente serie "P" e recanti su entrambi i lati un timbro "P/Q". I sottoscrittori avevano chiesto, al momento della liquidazione, l'applicazione dei rendimenti della serie "P" anche per il terzo decennio, sostenendo che sul titolo non fosse espressamente indicato che la disciplina sopravvenuta della serie "Q" valesse oltre il primo ventennio. La società emittente aveva invece liquidato gli interessi secondo la serie "Q". La Corte d'appello aveva dato ragione ai sottoscrittori, ritenendo che il timbro e le indicazioni sul titolo avessero creato un legittimo affidamento almeno per il primo ventennio e che per il periodo 21°-30° anno dovessero applicarsi i rendimenti della serie precedente "P". Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, del D.M. 13/6/1986 e dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sostenendo che i timbri apposti sul titolo avevano dettato una disciplina completa del rapporto e che, per i buoni di nuova emissione rientranti nell'art. 173, in presenza di indicazioni incomplete o ambigue, dovesse operare l'integrazione suppletiva mediante il decreto ministeriale richiamato dalla norma, non già la conservazione dei tassi della serie precedente per l'ultimo decennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società emittente. Ha richiamato il proprio precedente recente su fattispecie analoga e la giurisprudenza successiva, ribadendo che, in tema di buoni postali fruttiferi della serie "Q/P" con timbratura sostitutiva della tabella originaria e mancanza di una specifica indicazione per l'ultimo decennio, l'interpretazione del titolo non può arrestarsi alla sola parte letterale favorevole ai risparmiatori, ma deve considerare il documento nel suo complesso. In presenza di una espressione incompleta o ambigua della volontà negoziale, opera l'integrazione tramite il decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, con applicazione dei tassi della serie prevista dal decreto e non di quelli della serie precedente per il periodo finale. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    La Corte lo considera fonte dell'integrazione del contenuto dei buoni postali di nuova emissione mediante il decreto ministeriale richiamato dalla disposizione, quando la volontà risultante dal titolo sia incompleta o ambigua.

  • D.M. 13/06/1986

    È il decreto richiamato ai fini della disciplina dei rendimenti applicabili ai buoni postali della serie considerata.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei buoni postali fruttiferi occorre leggere il testo del titolo nel suo complesso, raccordando il senso letterale delle indicazioni con la dichiarazione negoziale complessiva, e non isolando una sola porzione del documento.
  • Quando il buono postale di nuova emissione presenti indicazioni incomplete o ambigue sui rendimenti, la disciplina economica del rapporto va integrata mediante il decreto ministeriale richiamato dalla normativa di settore, senza poter desumere automaticamente l'applicazione dei tassi della serie precedente per i periodi non espressamente indicati.
  • La presenza di una timbratura sostitutiva della tabella originaria può escludere la continuità con la precedente disciplina tariffaria e rendere non decisiva, sul piano interpretativo, la sola indicazione di rendimenti riconducibili alla vecchia serie.
  • In materia di buoni postali, il legittimo affidamento del sottoscrittore non può prevalere su un assetto interpretativo e integrativo desumibile dal titolo letto unitamente alla normativa richiamata dal titolo stesso.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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