Cassazione Penale, Ordinanza n. 33479/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e radicale mancanza di specificità del motivo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non sono individuabili il fatto concreto e il reato oggetto della condanna.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La Corte ha rilevato che l'unico motivo era radicalmente privo di specificità, poiché non poneva in correlazione le ragioni argomentate nella sentenza impugnata con quelle poste a fondamento del ricorso.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata in relazione alla deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, senza ulteriore specificazione nel testo.
La Corte applica il regime dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo, senza indicare espressamente nel testo il comma rilevante.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione senza correlare puntualmente le critiche svolte alle ragioni argomentative della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto diretto tra la motivazione della decisione impugnata e gli argomenti posti a fondamento dell'impugnazione; la radicale mancanza di tale correlazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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