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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25901 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Veneto, che aveva riconosciuto la non imponibilità IVA di alcune operazioni di esportazione triangolare. Secondo l'Amministrazione, la merce era stata consegnata "ex works" presso lo stabilimento del produttore e il trasporto fuori dall'Unione europea era stato organizzato dal destinatario, mentre la fatturazione risultava effettuata nei confronti di un operatore comunitario danese. L'Agenzia sosteneva quindi che l'operazione non rientrasse né nelle cessioni all'esportazione dirette di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), né nelle cessioni all'esportazione indirette di cui alla lett. b), dovendo essere assoggettata a IVA. Con un secondo motivo, deduceva comunque che, qualora l'operazione fosse stata qualificata come triangolazione, mancava il requisito del trasporto a cura o per conto del cedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando entrambi i motivi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inconferente perché fondato su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dalla CTR: il giudice d'appello aveva ritenuto che il trasporto fosse stato curato dal cessionario non residente o da soggetti incaricati da quest'ultimo, qualificando l'operazione come cessione all'esportazione indiretta ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972. Il secondo motivo è stato ritenuto estraneo alla ratio decidendi, poiché riguardava la diversa fattispecie delle triangolazioni disciplinate dalla lett. a). È stata quindi confermata la non imponibilità IVA delle operazioni e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.500 euro, oltre 250 euro per esborsi e accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8, comma 1, lett. a)

    Disciplina le cessioni all'esportazione dirette, comprese le esportazioni tipiche, congiunte e triangolari, nelle quali il trasporto o la spedizione fuori dall'Unione europea deve essere effettuato dal cedente o secondo lo specifico schema previsto dalla norma.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8, comma 1, lett. b)

    Disciplina le cessioni all'esportazione indirette, nelle quali il trasporto o la spedizione dei beni fuori dall'Unione europea è effettuato dal cessionario non residente o da un soggetto incaricato da quest'ultimo. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto sufficiente la prova dell'effettiva esportazione dei beni e del collegamento del trasporto al cessionario.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 146

    Costituisce la disciplina unionale di riferimento per le operazioni di esportazione non imponibili, alla quale si ispira l'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve essere specifico, pertinente e riferito alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente prospettare una diversa qualificazione dei fatti: il motivo deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Una censura è inammissibile quando muove da presupposti di fatto diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata, salvo che venga specificamente denunciato un vizio di motivazione o un errore processuale nei limiti consentiti.
  • In materia di esportazioni IVA, occorre distinguere tra esportazione diretta, inclusa la triangolazione, ed esportazione indiretta. La qualificazione dipende soprattutto da chi organizza o esegue il trasporto fuori dall'Unione europea e dal ruolo effettivo del cessionario.
  • La non imponibilità dell'esportazione richiede una prova documentale coerente dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea e del soggetto che ha curato il trasporto.
  • Un motivo di ricorso deve attaccare precisamente la ratio decidendi: non è efficace contestare i requisiti di una fattispecie giuridica diversa da quella applicata dal giudice di merito.
  • La consegna "ex works" non determina automaticamente l'imponibilità: occorre verificare concretamente chi sia il cessionario, chi abbia organizzato il trasporto e quale schema di esportazione risulti provato.

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