Cassazione Penale, Ordinanza n. 33394/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva rigettato l’istanza di remissione del debito del condannato, relativa alle partite di credito indicate nel provvedimento, e successivamente aveva rigettato l’opposizione proposta contro tale decisione. Il condannato ha impugnato personalmente il provvedimento davanti al Tribunale di sorveglianza. Il Presidente del Tribunale di Perugia ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e l’ha trasmessa alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che l’atto era stato proposto personalmente, senza il ministero di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 613, comma 1, c.p.p., sopprimendo la possibilità per la parte di provvedere personalmente alla sottoscrizione del ricorso per cassazione. Il ricorrente non ha quindi dedotto motivi esaminabili nel merito, poiché l’impugnazione era inammissibile per difetto della sottoscrizione di un difensore abilitato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dal condannato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la parte non può più provvedervi personalmente.
Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità di procedura.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l’art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la facoltà della parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell’art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione o il ministero di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, è inammissibile.
- L’inammissibilità derivante dalla proposizione personale del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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