Ordinanza n. 438/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione 629/2021/R/EEL, avente ad oggetto “Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento dal 1° gennaio 2022”, nella parte in cui, nel determinare, per l'anno 2022, i valori dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'Allegato A della deliberazione 111/06, ha soppresso l'articolo 48.2 di quest'ultima deliberazione, così alterando il regime di esenzione dall'applicazione dei corrispettivi accordato dall'art. 30, comma 19, L. n. 99/2009 ai “clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito (limitatamente alla quota parte sottesa alla potenza interrompibile)”, e di ogni altro atto antecedente e/o allegato, conseguente e comunque connesso, NONCHE' PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti ad essere esentati dall'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva in forza dell'art. 30, comma 19, L. n. 99/2009, con conseguente loro diritto alla restituzione degli importi corrisposti a tale titolo a far data dal 1° gennaio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA 629/2021/R/EEL, nella parte in cui ha soppresso l’art. 48.2 della deliberazione 111/06, eliminando dal 1° gennaio 2022 il regime di esenzione dai corrispettivi di dispacciamento per determinati clienti finali che prestano servizi di interrompibilità
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione ARERA 629/2021/R/EEL e degli atti connessi, nella parte in cui la deliberazione, aggiornando per il 2022 i corrispettivi di dispacciamento, ha soppresso l’art. 48.2 della deliberazione 111/06. Secondo la prospettazione del ricorso, tale soppressione avrebbe alterato il regime di esenzione previsto dall’art. 30, comma 19, della l. n. 99/2009 in favore dei clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi nei siti con potenza interrompibile contrattualizzata non inferiore a 40 MW per sito, limitatamente alla quota sottesa alla potenza interrompibile. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto all’esenzione dal corrispettivo destinato alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, con richiesta di restituzione degli importi eventualmente corrisposti dal 1° gennaio 2022. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, né la domanda di accertamento e restituzione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Preso atto che i ricorrenti hanno dichiarato, con nota del 15 aprile 2026, la permanenza dell’interesse alla decisione e hanno chiesto la fissazione dell’udienza pubblica, il Collegio ha fissato la discussione per il 4 novembre 2026. In vista della decisione, ha disposto un incombente istruttorio a carico di ARERA, da eseguire entro il 10 giugno 2026: l’Autorità dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati sullo stato della vicenda, indicando in particolare l’eventuale sopravvenienza di fatti o l’adozione di provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza effettiva dell’interesse alla decisione oppure idonei a influire sull’esito del giudizio. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti. Non vi è statuizione definitiva sull’annullamento, sull’accertamento del diritto o sulla restituzione degli importi.
Norme richiamate
art. 30, comma 19, l. n. 99/2009
clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito (limitatamente alla quota parte sottesa alla potenza interrompibile)
La norma è indicata dai ricorrenti quale fondamento del diritto all’esenzione dai corrispettivi di dispacciamento; l’ordinanza istruttoria non ne definisce la portata.
art. 48.2 deliberazione ARERA 111/06
La disposizione è indicata come la norma previgente che disciplinava il regime di esenzione contestato; l’ordinanza non si pronuncia sulla legittimità della sua soppressione.
deliberazione ARERA 629/2021/R/EEL
Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento dal 1° gennaio 2022
È l’atto impugnato nella parte in cui ha soppresso l’art. 48.2 della deliberazione 111/06.
Sono richiamati quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR per acquisire chiarimenti documentati e aggiornati prima della decisione di merito.
Massime di principio
- Prima di decidere nel merito un ricorso amministrativo, il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione di chiarimenti documentati e aggiornati dall’amministrazione quando tali elementi siano necessari per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione o possano incidere sull’esito della controversia.
- Quando il ricorrente dichiara la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può comunque richiedere all’amministrazione di verificare e documentare l’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti ai fini della concreta attualità dell’interesse e della definizione del giudizio.
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