Cassazione Penale, Sentenza n. 3368/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di elementi nuovi: cessazione di attività di alcune società (Horizon Apulia s.r.l., Bet Game s.r.l., Bingo Puglia s.r.l.), la definitiva uscita di Abrusci da incarichi formali e sostanziali, la sostituzione del consulente fiscale Storico (Grosso) e la nomina di soggetti estranei alla gestione, nonché la cancellazione di due delle sei società dell'area di interesse. Sosteneva l'assenza di elementi concreti e attuali a fondamento della prognosi di recidiva, la genericità delle conclusioni del Tribunale circa finalità strumentali delle operazioni e la impropria sovrapposizione della sua posizione con quella del fratello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari sia una prognosi fondata sulla condotta illecita passata, sulle modalità esecutive e sul contesto, e che la semplice cessazione formale di cariche o lo scioglimento di società non siano di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione, specie quando il modus operandi storico (uso di prestanome, disponibilità di società) lascia concreta affidabilità alla persistenza del pericolo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di commissione del reato, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata su analisi della fattispecie concreta, modalità realizzative, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e stabilire una somma da versare alla Cassa delle ammende (nel caso determinata in euro 3.000,00)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali all'articolazione del motivo in cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti da questa disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Previsione relativa all'invio delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in Cassazione; tali conclusioni possono essere richiamate in udienza dal PG ai fini della loro efficacia
Massime di principio
- La mera cessazione formale di cariche o lo scioglimento di società non eliminano automaticamente il rischio cautelare se sussistono elementi che consentono una prognosi di reiterazione (es. modus operandi consolidato, uso di prestanome, disponibilità di società riconducibili all'indagato).
- Il giudice della cautela deve compiere una valutazione prognostica complessa che consideri modalità della condotta, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale; non è necessario dimostrare l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: la mancanza di concretezza e specificità conduce all'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La giurisprudenza permette di fondare la necessità di misure cautelari sulla persistente disponibilità di strumenti (prestanome, società) usati in passato per l'attività illecita, anche se formali titoli sono stati cambiati.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
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