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Ordinanza

Ordinanza n. 2468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per ottenere chiarimenti, previa adozione delle opportune misure cautelari, in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, 1° dicembre 2025, n. 9410, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9410/2025 e termine del 30 giugno 2026 fissato dal GSE per la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione del progetto finanziato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore contributi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., chiedendo chiarimenti, previa concessione di misure cautelari, sulle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9410 del 1° dicembre 2025. Tale sentenza aveva annullato il provvedimento di esclusione dal contributo, senza ulteriori statuizioni. In esecuzione del giudicato, il GSE ha svolto un’autonoma istruttoria e, con provvedimento del 3 febbraio 2026, ha ammesso la società al contributo in conto capitale nell’ambito della Missione 2 PNRR “Parco Agrisolare”, fissando il termine del 30 giugno 2026 per la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione del progetto. La ricorrente ha contestato, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, le modalità esecutive e il termine assegnato, chiedendo tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la società tentasse, mediante lo strumento dell’art. 112, comma 5, c.p.a., di eludere la decadenza ormai maturata dall’impugnazione del provvedimento GSE del 3 febbraio 2026. Il giudice ha inoltre rilevato che il termine del 30 giugno 2026 non costituiva una determinazione autonoma illegittima del GSE, ma era stabilito dal d.m. 19 aprile 2023, mai impugnato, e coincideva con la scadenza prevista dalla legge per l’ultimazione degli interventi finanziati con risorse PNRR. La condanna alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, è stata posta a carico della società, salva eventuale rinuncia al ricorso. È stata fissata la camera di consiglio del 27 ottobre 2026 per l’ulteriore corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Lo strumento per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato non può essere utilizzato per eludere la decadenza dall’impugnazione di un autonomo provvedimento amministrativo adottato in esecuzione della sentenza.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla tutela cautelare nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, tra gli altri presupposti, la sussistenza del fumus boni iuris; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.

  • d.m. 19 aprile 2023

    Ha stabilito il termine del 30 giugno 2026 per la realizzazione, il collaudo e la rendicontazione dell’intervento finanziato, termine ritenuto applicabile e non più contestabile perché il decreto non era stato impugnato.

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50

    Indicato quale fondamento della scadenza legislativa per l’ultimazione degli interventi finanziati con risorse PNRR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato non può trasformarsi in uno strumento per impugnare tardivamente un autonomo provvedimento amministrativo adottato in esecuzione della sentenza.
  • Quando la sentenza di annullamento si limita a eliminare il provvedimento lesivo senza imporre ulteriori vincoli conformativi, l’amministrazione può svolgere una nuova istruttoria e adottare le determinazioni conseguenti, nel rispetto del giudicato.
  • Un termine applicativo previsto da un decreto ministeriale non impugnato e coincidente con la scadenza legislativa per l’attuazione degli interventi PNRR non può essere utilmente contestato per la prima volta nell’ambito di un’istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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