Cassazione Civile, Sentenza n. 31463/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva accolto l'azione revocatoria promossa dal creditore ipotecario (prima Banca Intesa S.p.A. tramite Italfondiario, poi cessionario Oasis/CAF) contro il contratto di locazione trentennale stipulato su immobili ipotecati. La banca sosteneva che la locazione, stipulata da un avente causa dell'avente causa del debitore originario, era elusiva della garanzia ipotecaria perché rendeva più difficoltosa l'aggiudicazione dei beni all'asta e quindi il soddisfacimento del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni motivi del ricorso di Master Business Service (in particolare i motivi 2°, 3° e 4° del ricorso principale e il 3° del ricorso incidentale), accogliendoli nei termini esposti in motivazione; ha dichiarato assorbiti altri motivi (1° e 5° del ricorso principale) e ha rigettato il 6° e 7° motivo del ricorso principale nonché il 1° e 2° motivo del ricorso incidentale. Sul punto centrale la Corte ha stabilito che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è rimedio diretto a colpire gli atti del debitore e non può essere estesa, come criterio generale, ad atti posti in essere da terzi non debitori (aventi causa dell'avente causa) che non siano partecipi dell'atto del debitore. In tali ipotesi la tutela verso il terzo danneggiante è diversa (es.: responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o rimedi di opponibilità ex artt. 2812 e 2923 c.c.). Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame; la Corte del rinvio dovrà applicare il principio indicato e decidere anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
La revocatoria riguarda gli "atti di disposizione del patrimonio" compiuti dal debitore che arrecano pregiudizio al creditore; non può essere estesa in via generale ad atti compiuti da terzi non debitori che non abbiano partecipato all'atto del debitore
Strumento di tutela nei confronti del terzo acquirente che, con atti successivi all'acquisto, renda inefficace il ripristino della garanzia: responsabilità extracontrattuale per gli atti illeciti che abbiano concretamente impedito il soddisfacimento del creditore
Norma rilevante per l'opponibilità agli ausiliari dell'esecuzione degli atti compiuti dal terzo acquirente prima dell'inizio dell'esecuzione; strumento diverso dalla revocatoria per contemperare diritti del creditore ipotecario e del terzo
Rilevanza degli atti compiuti dopo l'inizio dell'esecuzione e della loro opponibilità al creditore; anche questo è un rimedio diverso dalla revocatoria per i rapporti con i terzi acquirenti
Principio secondo cui il debitore è responsabile con l'intero suo patrimonio per le obbligazioni; fondamento della revocatoria quale tutela della conservazione della garanzia patrimoniale del creditore rispetto agli atti del debitore
Richiama questioni di litisconsorzio e partecipazione necessaria di soggetti quando l'atto revocato sia un atto del debitore; la Corte ha ribadito che la revocatoria è relazione diretta tra creditore e debitore e che il debitore non sempre è litisconsorte necessario quando si impugni un atto di un terzo che si assume eludente
art. 111 c.p.c.; art. 307 c.p.c.; art. 78 c.p.c.
Richiamate rispetto alla nomina del curatore speciale per soggetti cancellati dal registro delle imprese: la Corte ha ritenuto ammissibile che la nomina sia richiesta anche da chi sia interessato al giudizio anche prima di intervenire formalmente
Riferimento normativo per le cessioni bancarie in blocco; la Corte ha ribadito che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può essere idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario senza enumerazione analitica, valutazione rimessa al giudice di merito
Cass. 4277/2023 (giurisprudenza citata)
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, ...”
Giurisprudenza che legittima l'uso dell'avviso di pubblicazione in G.U. come prova sufficiente della cessione in blocco, salvo valutazione del giudice di merito sull'idoneità probatoria
Cass. 13404/2008 (giurisprudenza citata)
“Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti ... ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode”
Precedente che autorizza il creditore ad impugnare l'atto tra più atti convergenti posto in essere dal debitore; la Corte ha però precisato che tale principio riguarda atti del debitore e non può essere esteso a tutti gli atti di terzi non debitori
Massime di principio
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha ad oggetto gli atti compiuti dal debitore: non può essere genericamente utilizzata per colpire atti posti in essere da terzi non debitori (es. aventi causa dell'avente causa) che non abbiano partecipato all'atto del debitore
- Se un atto successivo di un terzo rende inefficace il ripristino della garanzia, la tutela verso quel terzo è normalmente fondata sulla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) o su rimedi di opponibilità (artt. 2812 e 2923 c.c.), non sulla revocatoria
- Il creditore ipotecario deve valutare strumenti alternativi alla revocatoria per contrastare locazioni o altri atti che riducano l'appetibilità del bene (es. azioni per dichiarare l'inopponibilità dell'atto, azione di responsabilità verso terzi, opposizioni in sede esecutiva)
- La cessione "in blocco" dei crediti può essere provata mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; tale prova è rimessa alla valutazione del giudice di merito ma è spesso considerata sufficiente
- La nomina del curatore speciale per una società cancellata dal registro può essere richiesta da soggetti interessati anche prima del loro formale intervento in giudizio; ciò non invalida il procedimento ove la nomina sia stata adeguatamente prospettata
- In contenziosi simili è importante individuare correttamente il soggetto da convenire: se l'intento è far valere l'inefficacia dell'atto originario del debitore, va mirata la revocatoria contro il debitore e gli aventi causa diretti; per danni causati da terzi indipendenti occorrono azioni diverse
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