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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31540/2024 del 08/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto Vimeo responsabile quale hosting provider "attivo" (quindi con responsabilità per manipolazione dei contenuti) e avesse imputato alla piattaforma l'obbligo di adottare misure per impedire la pubblicazione di video che violassero il diritto d'autore. Si criticava altresì l'affermazione di responsabilità per mancata rimozione dopo segnalazioni di RTI, non corredate dagli elementi identificativi (in particolare URL), l'imposizione di una penale in caso di rinnovata pubblicazione non autorizzata e la quantificazione del danno senza valutare il possibile concorso di colpa del danneggiato. Veniva chiesta, inoltre, la sottoposizione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sul valore di una segnalazione contenente solo titoli commerciali di più opere per far sorgere l'obbligo di rimozione a carico del prestatore di servizi.

La decisione

La controversia si è estinta per intervenuto accordo transattivo fra le parti. La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'accordo negoziale, con conseguente perdita di efficacia della sentenza impugnata e senza esame dei motivi di ricorso sul merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, come richiesto dalle parti. È stato inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cessazione per accordo richiede un provvedimento che ne dichiari l'effetto sul processo e sulla efficacia della sentenza impugnata; la Corte ha inoltre precisato che la regola sul raddoppio del contributo unificato si applica solo alle pronunce specificate dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma generale sulla responsabilità aquiliana; evocata per contestare l'addebito di responsabilità civile a carico del prestatore di servizi per contenuti di terzi, ma non decisa per il sopravvenuto accordo.

  • artt. 156 e ss. l.d.a. (legge sul diritto d'autore)

    Norme che disciplinano le violazioni del diritto d'autore e i relativi rimedi; contestata l'applicazione per affermare obblighi di rimozione e responsabilità di Vimeo, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa della transazione.

  • art. 14 Direttiva 2000/31/CE

    art. 14 Direttiva 2000/31 CE

    Previsione comunitaria sul regime di responsabilità degli hosting provider (esenzione parziale se non hanno conoscenza effettiva dell'illiceità dei contenuti o agiscono prontamente a rimuoverli una volta ricevuta informazione); nel ricorso si discuteva se la piattaforma fosse "attiva" e quindi fuori dal regime di esenzione.

  • d.lgs. 70/2003 (recepimento Direttiva e-commerce), artt. 16 e 17

    artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003

    Norme nazionali che attuano la direttiva sul commercio elettronico per i prestatori di servizi, richiamate nel dibattito sull'obbligo di rimozione dopo segnalazione e sul divieto di un obbligo generale di vigilanza; il ricorso contestava l'interpretazione estensiva che imponeva controlli generalizzati.

  • artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31/CE

    artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31 CE

    Articoli sulla responsabilità degli host e sulla possibilità di imporre obblighi di rimozione; invocati per sostenere che non è consentito obbligare i provider a un monitoraggio generale dei contenuti.

  • art. 158 l.d.a.

    Richiamato nel quadro delle azioni risarcitorie e dei rimedi per violazione del diritto d'autore; la controversia relativa all'applicazione di tale norma non è stata risolta nel merito.

  • artt. 1127 e 2056 cod. civ.

    artt. 1127 e 2056 cod. civ.

    Norme processuali/risarcitorie richiamate in relazione alla quantificazione del danno e alla possibile liquidazione in assenza di adeguata cooperazione del danneggiato; la Corte non si è pronunciata sul punto per effetto dell'accordo.

  • artt. 382, 383 e 384 cod. proc. civ.

    artt. 382, 383 e 384 cod. proc. civ.

    Richiamati per distinguere la cessazione della materia del contendere dall'ipotesi di cassazione senza rinvio o di altre formule decisorie; le Sezioni Unite hanno chiarito che l'accordo tra parti determina la perdita di efficacia della sentenza impugnata e richiede dichiarazione di cessazione.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul raddoppio del contributo unificato; la Corte ha ricordato che il giudice dell'impugnazione deve attestare il presupposto per il raddoppio solo quando la pronuncia rientra nelle fattispecie previste (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità).

  • Cass., sez. U, 11/04/2018, n. 8980 (Sezioni Unite)

    Cass., sez. U, 11/04/2018, n. 8980

    Principio secondo il quale, quando le parti dichiarano che la controversia è regolata da un accordo negoziale intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e accertare la perdita di efficacia della sentenza impugnata.

  • Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315

    Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315

    Chiarimento relativo all'applicazione del raddoppio del contributo unificato e ai presupposti ai quali il giudice deve dare atto; richiamato per precisare che tale attestazione non è dovuta quando la pronuncia non rientra nelle fattispecie tassative previste dalla norma.

Massime di principio

  • La definizione della lite mediante accordo negoziale intervenuto nel corso del ricorso di legittimità impone alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la perdita di efficacia della sentenza impugnata, senza esame dei motivi di merito.
  • L'accordo transattivo comporta normalmente la compensazione delle spese processuali se così richiesto dalle parti; la Corte si limita a darne atto.
  • Sulle questioni di responsabilità degli hosting provider la giurisprudenza (e il diritto UE) distingue tra prestatore "attivo" (con possibili responsabilità per interventi sui contenuti) e prestatore meramente "hosting" che beneficia di un regime di esenzione salvo che acquisisca conoscenza effettiva dell'illiceità e non agisca prontamente.
  • Non è consentito imporre ai fornitori di servizi un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti: gli obblighi di rimozione nascono tipicamente da una conoscenza effettiva di specifici contenuti illeciti, normalmente conseguita tramite segnalazioni sufficientemente circostanziate (es. indicazione dell'URL).
  • Una segnalazione generica contenente solo titoli commerciali e riferimenti indistinti a molteplici opere può risultare insufficiente per far sorgere l'obbligo di rimozione; in tali casi può essere necessario che il prestatore venga messo in condizione di identificare con precisione i contenuti contestati.
  • La quantificazione del danno deve tener conto del possibile concorso di colpa o della cooperazione del danneggiato (es. forniture di URL o elementi identificativi); l'omissione di tale valutazione può essere oggetto di contestazione, ma in caso di transazione la questione rimane non decisa.
  • Quando le parti intendono sottoporre questioni interpretative al giudice comunitario (CJEU) è essenziale che il procedimento non si estingua per accordo prima che la questione venga effettivamente rimessa; l'accordo preclude il rinvio pregiudiziale.

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