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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01595/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1 marzo 2024. Il motivo decisivo non attiene al merito della condanna o ai capi della sentenza impugnata, ma alla validità dell'impugnazione: la Corte rileva che, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato. Nel caso concreto il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma non è ritenuta sufficiente a sanare il difetto di legittimazione processuale. La Corte richiama precedenti conformi e, rilevata la causa di inammissibilità, applica la dichiarazione de plano e le conseguenze economiche previste dagli artt. 610 e 616 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista munito di specifico mandato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo

    Il ricorso per cassazione è personalmente inammissibile se non sottoscritto da un difensore cassazionista munito di specifico mandato; la sottoscrizione/autenticazione della firma del ricorrente non basta.

  • art. 605, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata senza formalità, de plano.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La mancanza dei requisiti soggettivi/formali dell'impugnazione conduce alla sua inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha reso applicabile il nuovo requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore cassazionista con mandato specifico.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    È richiamata ai fini della valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione munito di specifico mandato, a pena di inammissibilità.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato non è sanata dalla mera autenticazione della firma da parte del difensore che lo abbia assistito nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione processuale dell'impugnazione può essere adottata de plano, senza formalità procedurali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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