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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23031/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica dell’accertamento doganale e dal correlato atto sanzionatorio emessi a seguito di revisione dell’operazione di importazione di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Le merci erano state dichiarate di origine preferenziale filippina, ma in esito alle verifiche risultavano prodotte a Taiwan, con conseguente recupero dei dazi antidumping e irrogazione di sanzioni. La società importatrice aveva agito tramite rappresentante indiretto. La CTP aveva accolto il ricorso del dichiarante; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo che, per escludere la responsabilità del rappresentante indiretto, fosse decisivo l’accertamento della sua buona fede/assenza di colpa, valorizzando la presenza di certificati Form A e la pregressa assenza di contestazioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 201 e 220 CDC, sostenendo che la CTR avesse erroneamente trasposto alla pretesa daziaria principi elaborati in materia sanzionatoria: per i maggiori dazi, il rappresentante indiretto risponde in via principale quale dichiarante, senza che sia richiesta una sua colpa in senso penalistico-amministrativo; resta solo la possibilità di invocare l’esimente della buona fede nei rigorosi limiti dell’art. 220 CDC.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti precisati: ha distinto nettamente il piano delle sanzioni da quello del recupero dei dazi. Ha confermato che il ragionamento della CTR poteva valere, semmai, per l’eventuale profilo sanzionatorio, ma non per l’azione di recupero dei maggiori dazi. Per i dazi, il rappresentante indiretto è responsabile in solido per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione doganale; per escludere la contabilizzazione a posteriori dei dazi occorre la prova cumulativa dei presupposti dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, inclusa la diligenza qualificata del debitore e la non riconoscibilità dell’errore dell’autorità competente. Poiché la CTR aveva applicato criteri estranei alla disciplina dei dazi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 220 CDC

    art. 220, par. 2, lett. b)

    L’esimente della buona fede opera solo ai fini della contabilizzazione a posteriori dei dazi e richiede la prova cumulativa dei presupposti previsti dalla norma; non basta la mera ricezione di certificati di origine poi risultati falsi o inesatti.

  • art. 201 CDC

    L’obbligazione doganale sorge, in caso di rappresentanza indiretta, anche in capo al soggetto che presenta la dichiarazione doganale a nome proprio, con responsabilità solidale rispetto all’importatore.

  • art. 5 CDC

    La dichiarazione doganale può essere presentata personalmente dall’importatore oppure tramite rappresentante diretto o indiretto.

  • art. 4 CDC

    La norma è richiamata per chiarire il regime della rappresentanza doganale e l’imputazione dell’obbligazione.

  • art. 303, comma 3, TULD

    È la base della contestazione sanzionatoria richiamata nella motivazione; la Corte distingue però tale profilo dal recupero dei dazi.

  • art. 40, comma 1, TULD

    Consente la dichiarazione doganale anche tramite rappresentante diretto o indiretto.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dalla CTR per il principio di colpevolezza in materia sanzionatoria; la Corte precisa che tale impostazione attiene alle sanzioni, non al recupero dei dazi.

  • art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997

    Prevede l’errore sul fatto come causa di non punibilità, ma nell’ambito sanzionatorio, non quale regola del recupero dei dazi.

  • art. 10 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per il sistema della responsabilità sanzionatoria, estraneo al diverso tema della contabilizzazione dei dazi.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il rappresentante indiretto deve osservare la diligenza qualificata richiesta dall’attività professionale svolta; su di lui grava l’onere di provare di averla rispettata.

  • art. 199 regolamento (CEE) n. 2454 del 1993

    La dichiarazione doganale impegna il dichiarante quanto all’esattezza delle indicazioni, all’autenticità dei documenti presentati e all’osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci.

  • art. 302 TULD

    Richiamato nel contesto della disciplina sanzionatoria evocata dalla CTR.

Massime di principio

  • Nella materia dei dazi doganali, il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione risponde in via solidale dell’obbligazione doganale per il solo fatto della dichiarazione resa a nome proprio, senza che sia necessario accertare una sua colpa in senso stretto.
  • Il regime dell’esimente della buona fede di cui all’art. 220 CDC opera per impedire la contabilizzazione a posteriori dei dazi solo se il debitore prova cumulativamente l’errore imputabile all’autorità competente, la non riconoscibilità di tale errore con l’ordinaria diligenza professionale e l’osservanza delle regole dichiarative applicabili.
  • Non è sufficiente, ai fini dell’esimente, la mera esistenza di certificati di origine inizialmente ritenuti validi se poi risultati falsi o revocati: occorre verificare se l’operatore abbia svolto un controllo esigibile e se l’errore sia stato determinato da un comportamento attivo dell’autorità doganale.
  • La disciplina sanzionatoria tributaria fondata sul principio di colpevolezza non può essere automaticamente trasposta alla diversa pretesa di recupero dei maggiori dazi, che segue una logica autonoma e propria del diritto doganale.
  • L’onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti della buona fede e della diligenza professionale grava sul soggetto che intende avvalersi dell’esimente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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