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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La lite nasce da un avviso di pagamento per imposta di registro complementare emesso dopo la registrazione telematica di un rogito di compravendita di un appezzamento di terreno in agro di Varese, situato in zona di rispetto paesaggistico. Il notaio, quale responsabile d'imposta, aveva applicato in autoliquidazione l'aliquota agevolata del 3%; l'Ufficio ha invece richiesto l'imposta con aliquota ordinaria, ritenendo non spettante il regime di favore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, mentre in appello la Commissione regionale ha riformato la decisione, affermando che i vincoli paesaggistici e idrogeologici indicati nel certificato di destinazione urbanistica non comportavano l'equiparazione del terreno ai beni storico-artistici o archeologici e che, pertanto, non era applicabile alcuna agevolazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e degli artt. 136, 137 e 140 del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo: 1) che la CTR aveva pronunciato extra petita, ampliando il thema decidendum alla questione della spettanza del regime agevolato, non oggetto di contestazione; 2) che il certificato di destinazione urbanistica, riportando il vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004, provava il presupposto della dichiarazione di notevole interesse pubblico e quindi il diritto all'aliquota ridotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che dal certificato di destinazione urbanistica risultava pacificamente la qualificazione dei beni come soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 e che, secondo la stessa prassi amministrativa richiamata in sentenza, i beni paesaggistici godono del regime fiscale di favore, al pari dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, quando esista una dichiarazione di notevole interesse pubblico. Ha quindi ritenuto errata la decisione della CTR, che aveva negato l'agevolazione disconoscendo un presupposto comprovato dagli atti. La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del responsabile d'imposta. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate; quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la pronuncia asseritamente extra petita della CTR

  • art. 1, comma 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma agevolativa in materia di imposta di registro; la Corte ne riconosce l'applicabilità al caso concreto

  • art. 136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    il vincolo paesaggistico menzionato nel certificato di destinazione urbanistica è stato considerato indice rilevante del presupposto agevolativo

  • art. 137 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    richiamato come disposizione che si colloca nel procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

  • art. 140 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    richiamato come disposizione che si colloca nel procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per la decisione della causa nel merito, essendo inutili ulteriori accertamenti di fatto

  • r.d. 25 luglio 1904 n. 503

    menzionato dalla CTR tra i vincoli paesaggistici e idrogeologici, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'agevolazione

  • r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 326

    menzionato dalla CTR tra i vincoli paesaggistici e idrogeologici, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'agevolazione

  • r.d.l. n. 1089/1939

    richiamato dalla CTR per il raffronto con i beni di interesse storico, artistico e archeologico

  • r.d.l. n. 1497/1939

    richiamato dalla CTR per il raffronto con i beni di interesse storico, artistico e archeologico

  • Risoluzione Agenzia delle entrate n. 60 del 23 marzo 2007

    richiamata come chiarimento amministrativo secondo cui i beni paesaggistici godono del regime di favore se esiste la dichiarazione di notevole interesse pubblico

Massime di principio

  • Ai fini dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro prevista per i beni vincolati, il certificato di destinazione urbanistica che attesti il vincolo paesaggistico può costituire prova del presupposto richiesto quando dal quadro normativo emerga la necessaria dichiarazione di notevole interesse pubblico.
  • Se il fatto decisivo risulta già pacifico dagli atti di causa, il giudice di legittimità può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. senza rinvio.
  • Il giudice di merito non può negare un'agevolazione fiscale disconoscendo elementi documentali non contestati che comprovino il requisito normativo per la fruizione del beneficio.
  • Le norme agevolative di carattere eccezionale non sono applicabili in via analogica, ma devono essere riconosciute quando ne risultino integrati i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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