Cassazione Penale, Sentenza n. 51693/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del Tribunale della Libertà di Catania che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva annullato la sostituzione della misura cautelare (obbligo di presentazione alla P.G. e obbligo di dimora) ripristinando la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata notifica dell'istanza di revoca alle persone offese, sostenendo che le persone offese non avevano nominato difensore né eletto domicilio; 2) violazione di legge (in particolare art. 304 e 588 c.p.p.) poiché l'ordinanza avrebbe sospeso la misura applicata fino alla definitività della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non ha affrontato le valutazioni di merito del Tribunale del riesame, che oltre all'omessa notifica aveva motivato l'infondatezza dell'istanza per insussistenza di elementi idonei a modificare il quadro indiziario e per la mancata proporzionalità della misura sostitutiva (la custodia originaria non sarebbe divenuta "oltremodo afflittiva e sproporzionata"). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva interesse a contestare la temporanea inefficacia del provvedimento e perché la sospensione dell'efficacia fino alla definitività è imposta dall'art. 310 c.p.p., norma speciale che prevale sull'art. 588 c.p.p. Conseguentemente è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiama la modalità del contraddittorio scritto con cui è stato trattato il ricorso (procedimento definito con contraddittorio scritto ai sensi del citato comma).
Codice di procedura penale, art. 299 comma 3
Interpretato alla luce delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 17156/2021) nel senso che, nei delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa stessa se questa ha dichiarato o eletto domicilio; la mancata notifica può incidere sulla legittimità del provvedimento.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
Fondamento per dichiarare inammissibile un motivo di ricorso aspecifico: il motivo deve confrontarsi con le ragioni argomentate nella decisione impugnata; il mancato confronto comporta inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 304
Norma citata dal ricorrente ma non ritenuta risolutiva dalla Corte rispetto alla questione della temporanea efficacia del provvedimento; il giudizio ha valorizzato il principio di specialità dell'art. 310.
Codice di procedura penale, art. 588
Norma generale invocata dal ricorrente relativamente agli effetti delle ordinanze; la Corte ha ritenuto che non possa prevalere sulla norma speciale dell'art. 310 in tema di sospensione dell'efficacia fino alla definitività.
Codice di procedura penale, art. 310
Rilevante per la Corte: stabilisce la sospensione dell'efficacia del provvedimento del riesame che accoglie il ricorso del pubblico ministero fino alla definitività; è norma speciale che prevale sulle norme generali (come l'art. 588) nella materia considerata.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, come disposto nella parte finale del provvedimento.
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 17156 del 30/09/2021, Rv. 283042)
Interpretazione di riferimento dell'art. 299 c.p.p. in tema di notifica alle persone offese nei procedimenti per delitti con violenza alla persona.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270 e Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492)
Precedenti secondo cui la genericità o la mancata correlazione del motivo di impugnazione con le argomentazioni del giudice di merito determina aspecificità e, quindi, inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata al difensore della persona offesa o, in mancanza, direttamente alla persona offesa solo se questa ha dichiarato/eletto domicilio; la mancata notifica può viziare il provvedimento ma non esclude la possibilità per il giudice di motivare il provvedimento anche sul merito.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con tutte le ragioni espresse dalla decisione impugnata: il mancato confronto con le valutazioni del giudice di merito comporta aspecificità e inammissibilità.
- La sospensione dell'efficacia di un provvedimento del riesame che accoglie l'appello del pubblico ministero fino alla definitività è disciplinata dall'art. 310 c.p.p.; questa norma speciale prevale sulle norme generali invocate per ottenere l'effetto contrario.
- Il ricorrente deve valutare l'interesse concreto a impugnare scelte di carattere provvisorio o di efficacia temporanea: la mancanza di interesse può portare all'inammissibilità di taluni motivi.
- Conseguenze pratiche: omissioni procedurali rilevanti (es. notifica alle persone offese) e difetti di specificità dei motivi espongono al rigetto o all'inammissibilità del ricorso e a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
- Suggerimento operativo: in situazioni analoghe, assicurare sempre la corretta notifica alle persone offese o la documentazione dell'assenza di domicilio/difensore, e formulare ricorsi che affrontino espressamente le argomentazioni di merito adottate dal giudice di merito.
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