Sentenza n. 2217/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del Bando, pubblicato in GUUE il 13/10/2025, di indizione della Procedura aperta n. 4198/AP/2025 (cd. a doppio oggetto) per la selezione del socio privato operativo di minoranza del costituendo Soggetto gestore del Servizio di gestione del Sistema Acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale - GAPIR di cui alla L. R. della Campania n. 15/2015 e ss. mm. e ii. e DGR 340/16; 521/2017; 614/2021; 443/22; 664/23; 399/2024; 629/24; DCR 2/25; DGR 629/25; DCR n. 3 del 7 luglio 2024, nella forma della Società per Azioni a partecipazione mista pubblico/privata GRIC S.p.A. a maggioranza pubblica, nonché per l'affidamento in favore dell'aggiudicatario di specifici compiti operativi connessi alla gestione del Sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale; da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CUP B21D24000260005; - del Disciplinare di gara, comprensivo di tutti gli allegati; - dello Schema Regolatorio comprensivo di tutti gli allegati; - della Relazione ex art. 14, comprensiva di tutti gli allegati; - dello Schema di Convenzione per la gestione del servizio, comprensivo dell’allegato "Capitolato Speciale di Appalto – Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione"; - dello Schema di Statuto; - della Schema di Contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato; - dello Schema di Regolamento del Servizio; -dell’Elenco del personale; - dell’Elenco dei beni impianti ispezionabili, comprensivo di tutti gli allegati; - della Tabella indicatori qualità contrattuale; - della Tabella indicatori qualità tecnica; - della Tabella manutenzioni asset; - dello Schema riepilogativo investimenti ultimi cinque anni; - della Tabella investimenti anticipati; - della D.G.R. Campania n. 312 del 31.05.2023; - della D.G.R. Campania n. 399 del 25.07.2024; - della D.G.R. Campania n. 629 del 21.22.2024; - della D.G.R. Campania n. 329 del 10.06.2025; - della D.C.R. Campania n. 2 del 19.03.2025; - della D.C.R. Campania n. 3 del 07.07.2025; - de D.D. n. 12 del 07.10.2025; - del D.D. n. 16 dell’8.10.2025; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, dal contenuto ignoto, ove lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti della procedura aperta a doppio oggetto per la selezione del socio privato operativo di minoranza della costituenda società mista GRIC S.p.A. e per l'affidamento di compiti operativi connessi alla gestione del sistema acquedottistico GAPIR
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il bando e la complessiva documentazione di gara, nonché gli atti regionali presupposti e connessi, relativi alla procedura per la selezione del socio privato operativo di minoranza della costituenda società mista pubblico-privata incaricata della gestione del sistema acquedottistico della Grande Adduzione Primaria di Interesse Regionale. Il testo della sentenza non riporta specificamente i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la Regione ha adottato un decreto dirigenziale con il quale, in attuazione di un indirizzo della Giunta e sulla scia di un precedente decreto, ha ritirato in autotutela il decreto di indizione e la conseguente procedura di gara. La ricorrente, la Regione e l'interveniente ad adiuvandum hanno quindi concordemente chiesto la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ritiro in autotutela del decreto di indizione e della procedura di gara ha eliminato l'oggetto attuale della controversia, determinando il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione di merito. Il giudice ha valorizzato le dichiarazioni concordi delle parti e ha applicato il principio dispositivo. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'esito in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata implicitamente nella dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al ritiro in autotutela della procedura impugnata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ritira in autotutela l'atto impugnato e la procedura da esso indetta, facendo venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se tale esito è riconosciuto e richiesto dalla parte ricorrente.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo può definire il giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, senza procedere all'esame dei motivi di merito.
- Il ritiro in autotutela della procedura amministrativa oggetto di impugnazione non determina, di per sé, una decisione sul merito dei vizi dedotti, ma comporta la definizione processuale della controversia per sopravvenuta carenza di interesse quando non residui un'utilità concreta e attuale alla pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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