Cassazione Civile, Ordinanza n. 31757/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta quale progettista e direttore dei lavori di un tratto di variante della SS 18. La domanda contrattuale era stata respinta nei gradi di merito per nullità del titolo, poiché gli incarichi non risultavano formalizzati con la forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione dal r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. A fronte di ciò, il ricorrente aveva agito anche in arricchimento senza giustificato motivo. La Corte d'appello aveva però negato anche tale domanda ritenendo difettoso il requisito di sussidiarietà dell'art. 2042 c.c., sul presupposto che fosse astrattamente esercitabile un rimedio tipico. Con il primo motivo di ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sostenendo che, essendo la domanda contrattuale stata rigettata per carenza originaria del titolo per nullità del contratto, l'azione generale di arricchimento doveva considerarsi proponibile. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla sussidiarietà dell'azione di arricchimento. Ha rilevato che la domanda contrattuale era stata rigettata per nullità del titolo e quindi per difetto originario dell'azione specifica; in tale situazione non era coerente negare l'azione ex art. 2041 c.c. invocando l'esistenza di un rimedio tipico. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Fondamento dell'azione generale di arricchimento senza giustificato motivo, esperibile per riequilibrare il depauperamento quando manchi altra tutela tipica effettivamente praticabile.
Il requisito di sussidiarietà va escluso solo se esista nell'ordinamento un'azione tipica concreta e azionabile a tutela del depauperato; se la domanda tipica è stata respinta per difetto originario del titolo, la sussidiarietà non è esclusa.
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
È richiamato come fonte della prescrizione di forma scritta ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione, la cui mancanza ha determinato la nullità del titolo contrattuale.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è proponibile quando la domanda tipica sia inidonea sin dall'origine per mancanza o nullità del titolo, poiché in tal caso non vi è una tutela specifica effettivamente esperibile.
- Ai fini del requisito di sussidiarietà dell'art. 2042 c.c. non basta l'astratta configurabilità di un rimedio tipico: occorre che tale azione sia concretamente azionabile e idonea a tutelare il depauperato.
- La declaratoria di nullità del contratto con la pubblica amministrazione per difetto della forma richiesta dalla legge non preclude, di per sé, la domanda di indebito arricchimento per le prestazioni eseguite, se manca una valida azione contrattuale originaria.
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