Sentenza del 14/02/2018 n. 3535 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, lo aveva venduto entro cinque anni e non aveva acquistato, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da destinare ad abitazione principale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR, sostenendo che il termine triennale di decadenza per recuperare le imposte ordinarie decorresse non dalla data della vendita, ma dalla scadenza dell'anno concesso per il riacquisto di un'altra abitazione. La contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato l'individuazione della data di notifica della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decorrenza del termine di decadenza individuata dalla CTR. In caso di vendita dell'immobile prima del quinquennio, il termine triennale decorre dalla scadenza dell'anno successivo alla vendita, entro il quale il contribuente può acquistare un'altra abitazione principale. Poiché la vendita era avvenuta il 28 luglio 2006, il termine decorreva dal 28 luglio 2007 e scadeva il 27 luglio 2010; la cartella notificata il 22 ottobre 2009 era quindi tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché la censura integrava un errore di percezione del giudice, deducibile mediante revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, nota 2-bis
Agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa"
L'agevolazione spetta per l'acquisto della prima casa, ma può essere revocata se l'immobile viene ceduto entro cinque anni senza riacquistare, entro un anno dalla vendita, un'altra abitazione principale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
Termine triennale di decadenza
Il termine per il recupero delle imposte non versate decorre, in questa fattispecie, dalla scadenza dell'anno successivo alla vendita, e non dalla data stessa di alienazione, poiché solo allora si perfeziona il mancato riacquisto che determina la decadenza dall'agevolazione.
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 2, convertito nella L. 24 maggio 1993, n. 75
La decadenza dal beneficio è esclusa se viene acquistato altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione
La vendita infraquinquennale non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione se il contribuente effettua il riacquisto entro il termine annuale previsto.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errata percezione o mancata considerazione di un documento decisivo costituisce errore revocatorio e non può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
L'obbligo di formulare il quesito di diritto si applicava ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009; non era applicabile alla sentenza pubblicata nel 2013.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata alla realizzazione o al mancato verificarsi di un evento entro un determinato termine, il termine per l'accertamento può decorrere dalla scadenza di quel termine e non dal fatto iniziale.
- In caso di vendita della prima casa entro cinque anni, il contribuente conserva l'agevolazione solo se riacquista entro un anno un altro immobile da destinare ad abitazione principale; in mancanza, l'Amministrazione può recuperare le imposte ordinarie e le relative conseguenze fiscali.
- Per verificare la tempestività dell'azione dell'Amministrazione finanziaria occorre individuare con precisione il dies a quo previsto dalla disciplina applicabile e calcolare il termine decadenziale a partire da tale data.
- La notifica della cartella o dell'atto impositivo entro il termine triennale decorrente dalla scadenza dell'anno per il riacquisto è, in linea generale, tempestiva.
- La contestazione di un errore materiale o di percezione relativo al contenuto di un documento può richiedere un rimedio revocatorio, anziché un ricorso per cassazione.
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