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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19671/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente della sentenza impugnata; ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo alla disciplina doganale delle royalties; ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società operante nel settore dell'abbigliamento, che aveva stipulato un contratto di licenza di marchio con una società licenziante estera, aveva effettuato nel 2013 importazioni definitive di capi prodotti in Paesi extra UE e recanti il marchio in licenza. L'Ufficio doganale aveva sottoposto a revisione l'accertamento di una dichiarazione di importazione, ritenendo che i compensi corrisposti a titolo di royalties dovessero essere aggiunti al valore in dogana e aveva emesso avviso di rettifica con richiesta di maggiori diritti, oltre ad atto di irrogazione di sanzioni. La contribuente aveva impugnato gli atti, ottenendo l'annullamento in primo grado; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa/motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un'affermazione assertiva sul fatto che sarebbe "impossibile non computare nella base imponibile il maggior pregio che deriva dalle royalties", senza sviluppare un percorso argomentativo né confrontarsi con il quadro normativo unionale; con il secondo ha dedotto la violazione o falsa applicazione delle norme doganali in tema di royalties e condizione della vendita. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, perché la motivazione della sentenza d'appello era meramente apparente e non rispettava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro richiamato per il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione o falsa applicazione di norme in materia doganale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di dedurre contraddittorietà o insufficienza della motivazione, salvo il vizio di mancato rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui il ricorso è stato trattato.

  • art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990

    Richiamato dall'Ufficio doganale per la revisione dell'accertamento della dichiarazione di importazione.

  • art. 78 del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992

    Richiamato dall'Ufficio doganale per la revisione dell'accertamento.

  • artt. 29 e ss. del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992

    Richiamati per sostenere i presupposti dell'inclusione dei compensi nel valore in dogana.

  • disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993

    Richiamate come quadro applicativo per la determinazione del valore in dogana.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura alla motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione meramente apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o l'obiettiva incomprensibilità del ragionamento decisorio.
  • Una motivazione è apparente quando afferma la conclusione senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, così da impedire di comprendere le ragioni effettive della decisione.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione viene accolto per vizio di motivazione della sentenza impugnata, i motivi successivi che presuppongono la validità della decisione di merito possono restare assorbiti.
  • In materia di valore in dogana, la questione dell'incidenza delle royalties sul valore imponibile richiede un accertamento e una motivazione specifica; una formula assertiva e non argomentata non è sufficiente a sorreggere l'accoglimento dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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