Cassazione Penale, Sentenza n. 20392/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di diffamazione aggravata per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook un post, corredato da foto, con il testo "GENTE!! iii i VI PRESENTO LA MERDA DI VETERINARIO N° 1 IN ITALIA. Vogliamo farvi vedere il volto di Renzo Grazioli il veterinario alle dipendenze di Green Hill artefice dell'uccisione di cani 'difettosi'. 6023 cani uccisi tra il 2008 e il 2012. Non è stato radiato. Il 24 maggio 2018 tornerà ad esercitare: le istituzioni continuano ad essere complici". In cassazione la Bachetti ha contestato: (i) che i fatti dovessero essere ricondotti al delitto di ingiuria (poiché la vittima sarebbe stata presente/avrebbe potuto immediatamente prendere visione del post sul social), e non alla diffamazione; (ii) l'assenza del dolo o l'esimente del diritto di critica per fatti sostanzialmente veri, nonché l'applicabilità dell'esimente della provocazione in relazione a un post pubblicato lo stesso giorno su una pagina Facebook che riportava la notizia della sanzione disciplinare nei confronti del Graziosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: la pubblicazione su Facebook è idonea a integrare il reato di diffamazione quando la persona offesa non venga a conoscenza del messaggio in modo contestuale (quindi non fosse 'presente' nella comunicazione), quale era il caso (Graziosi venne a conoscenza solo successivamente accedendo all'account della moglie). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che, sebbene la ricorrente abbia ecceduto nei toni (infrangendo il requisito di continenza richiesto per il diritto di critica), sussisteva comunque l'esimente della provocazione ai sensi dell'art. 599, comma 2, cod. pen.: la ricorrente aveva infatti appreso lo stesso giorno, tramite altra pubblicazione su Facebook, della sanzione disciplinare (sospensione) nei confronti del Graziosi, notizia che ha rinnovato in lei il sentimento di rabbia collegato a fatti pregressi (per i quali lo stesso Graziosi era già stato condannato), creando il nesso di immediata reazione richiesto dalla norma. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'imputata non è punibile ai sensi dell'art. 599 cod. pen.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Applicata alla condotta di pubblicazione offensiva via Facebook; la Corte sottolinea la distinzione tra ingiuria e diffamazione basata sulla 'presenza' o meno della persona offesa: se l'offeso non è posto in condizione di interloquire immediatamente la comunicazione è diffamazione.
art. 599, comma 2 cod. pen. (provocazione e causa di non punibilità)
Riconosciuta come causa di non punibilità: la reazione immediata a un 'fatto ingiusto' può scaturire anche da un avvenimento che rinnova il sentimento di rabbia rispetto a un fatto passato; è richiesta contiguità temporale tra fatto ingiusto e reazione ma questa può sussistere se un nuovo accadimento oggettivo riattiva il sentimento.
artt. 544-bis e 544-ter cod. pen. (delitti contro il benessere animale)
Citati per indicare che il Graziosi era stato condannato irrevocabilmente per reati contro gli animali; tali condanne e i provvedimenti disciplinari sono stati considerati elementi che attestano l'esistenza di un 'fatto ingiusto' rilevante ai fini della provocazione.
art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero)
Riferita in relazione al diritto di critica: la Corte ricorda che il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero richiede tuttavia il rispetto del canone della continenza espressiva; la critica non può travalicare in attacchi gratuiti e gravemente diffamanti.
Massime di principio
- La differenza tra ingiuria e diffamazione sui social dipende dalla 'presenza' della persona offesa: se l'offeso può apprezzare e replicare immediatamente la comunicazione (es. videochat o chat in cui è effettivamente connesso), si può configurare ingiuria; in assenza di tale contatto contestuale la condotta tende a integrare la diffamazione.
- Il diritto di critica è legittimo ma richiede continenza espressiva: espressioni gravemente umilianti o gratuitamente infamanti possono esulare dalla legittima critica e costituire reato.
- L'esimente della provocazione (art. 599, comma 2) può operare anche quando il sentimento di ira viene riattivato da un evento successivo che rende attuale il torto passato (es. notizia di una sanzione ritenuta insufficiente); è però necessario dimostrare un nesso di immediatezza/contiguità tra l'evento che riaccende la reazione e la pubblicazione offensiva.
- La sussistenza di precedenti accertamenti giudiziari o disciplinari a carico della persona offesa può contribuire a qualificare il fatto come 'fatto ingiusto' ai fini della giustificazione per provocazione, ma non autorizza espressioni gratuite eccessive oltre i limiti della critica.
- Per chi comunica sui social: evitare epiteti gratuiti, attenersi a fatti verificabili, e (se si intende contestare una notizia o una decisione) circostanziare la critica per minimizzare il rischio di responsabilità penale; se si vuole poi invocare la provocazione come scriminante, documentare la temporalità e il nesso causale con l'evento scatenante.
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