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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Reddito professionista - Accertamento su numero prestazioni eseguite - Numero fatture inferiore alle prestazioni - Legittimità avviso - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per 103.440 euro, oltre ad altri importi per ammortamenti, plusvalenze e costi indeducibili. La controversia in appello riguardava esclusivamente la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi. L'Ufficio aveva rilevato una forte sproporzione tra le 497 dichiarazioni trasmesse dal professionista per conto dei clienti e le sole 208 prestazioni fatturate, stimando i ricavi sulla base del numero delle contabilità tenute, delle dichiarazioni telematiche inviate e dei compensi medi percepiti. Il contribuente sosteneva invece di avere fatturato regolarmente quanto effettivamente incassato e che molte prestazioni erano state svolte gratuitamente, per ragioni di amicizia, clientela o difficoltà economiche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo legittimo l'accertamento. La differenza tra prestazioni eseguite e prestazioni fatturate è stata considerata talmente elevata da giustificare la ricostruzione dei ricavi. I giudici hanno escluso che l'Ufficio avesse utilizzato un metodo meramente teorico, poiché la stima era fondata su elementi concreti e verificabili. Le giustificazioni generiche del contribuente non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la gratuità delle prestazioni, soprattutto perché quelle non fatturate erano numericamente prevalenti. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    verificato l'avvenuto deposito dell'avverso appello dianzi CTP previsto a pena di inammissibilità dall'art. 53 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546

    La disposizione è richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla verifica del deposito dell'appello, previsto a pena di inammissibilità. Nel caso concreto l'appello è stato esaminato nel merito e rigettato.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 21972/2015

    la gratuità dell'opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di clientela e di amicizia con gli stessi clienti

    La gratuità di una prestazione professionale può essere astrattamente plausibile, ma deve essere valutata in concreto. Nel caso esaminato, il numero preponderante delle prestazioni non fatturate e l'assenza di prove specifiche hanno escluso che tale giustificazione fosse sufficiente.

Massime di principio

  • Un accertamento induttivo può essere ritenuto legittimo quando esiste una marcata sproporzione tra il numero delle prestazioni professionali risultanti da dati oggettivi e il numero delle fatture emesse.
  • La ricostruzione dei ricavi non è meramente teorica se si basa su elementi concreti, quali contabilità tenute, dichiarazioni telematiche trasmesse, numero di clienti e compensi medi normalmente applicati.
  • La gratuità di alcune prestazioni professionali è ammissibile, ma deve essere dimostrata con elementi specifici e credibili, come incarichi, comunicazioni, rapporti personali documentati o altra prova individualizzata.
  • Quando le prestazioni non fatturate sono numericamente prevalenti rispetto a quelle fatturate, le giustificazioni generiche legate ad amicizia, clientela o crisi economica tendono a non essere sufficienti.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare puntualmente quali prestazioni siano state gratuite, per quale ragione e nei confronti di quali clienti; in mancanza, l'Amministrazione può legittimamente presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati.

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