Cassazione Penale, Sentenza n. 7756/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi per 9 mesi) disposta a seguito di indagini per corruzione. Il ricorrente censura: violazione di legge e vizio di motivazione sulla presunta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (rilevata dal Tribunale tramite riferimenti a messaggi fino a luglio 2023), l'uso di risultanze non individuate con precisione e la modifica in peius della contestazione; mancata considerazione dell'incensuratezza e delle dimissioni dall'incarico amministrativo; apoditticità nell'attribuire al nuovo amministratore il ruolo di "longa manus"; omissione di motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio; e insufficiente motivazione in merito alla durata della misura (9 mesi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato le censure relative alla sussistenza del pericolo di reiterazione ritenendo congrua la valutazione del Tribunale (sistematicità delle condotte, messaggi di luglio 2023 che indicano rapporti ancora attivi, permanenza del ricorrente nel controllo dell'80% delle quote sociali nonostante le dimissioni tardive). Tuttavia la Corte ha accolto le censure relative al pericolo di inquinamento probatorio per totale carenza motivazionale in merito (art. 274 lett. a) c.p.p.) e ha rilevato insufficiente motivazione circa la durata di nove mesi della misura (mancato onere motivazionale specifico sul termine scelto, essendo pari al 75% del massimo). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alle parti concernenti il pericolo di inquinamento probatorio e la durata della misura, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame; nel resto il ricorso è stato respinto e la misura è stata sostanzialmente confermata nei suoi profili residui.
Norme richiamate
Norma richiamata in capo alla decisione di rigetto dell'appello in primo grado; usata per definire l'ambito dell'impugnazione del provvedimento cautelare
art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c)
Disciplina le esigenze cautelari: lett. a) per il pericolo di inquinamento probatorio e lett. c) per il pericolo di reiterazione. La Corte ha chiarito che, quando la misura interdittiva è stata motivata anche con la lett. a), il giudice del riesame deve valutare e motivare espressamente tale esigenza; l'assenza di motivazione su tale profilo comporta annullamento parziale
Fissa il termine massimo per le misure interdittive (12 mesi) e prevede la possibilità di rinnovo solo entro tali limiti. La Corte ha richiamato la funzione di tale disciplina per osservare che l'eventuale ricorso alla tutela probatoria richiede specifica motivazione e che la durata indicata dal giudice deve essere adeguatamente giustificata
Norma richiamata per individuare la competenza del giudice cui rinviare il nuovo esame (Tribunale di Salerno) successivamente all'annullamento parziale
Massime di principio
- Per disporre o confermare misure interdittive il giudice deve fornire una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di reiterazione, fondata su elementi concreti (modalità della condotta, contesto, personalità), senza necessità di dimostrare occasioni specifiche di recidiva.
- Rilevanze posteriori alla contestazione (es. messaggi o conversazioni successive) possono essere valorizzate non per modificare l'imputazione, ma per dimostrare la persistenza di rapporti o condotte idonee a provare l'attualità del pericolo di reiterazione.
- Le dimissioni dall'incarico amministrativo possono essere valutate come tardive e inefficaci se avvenute dopo l'applicazione della misura o se il soggetto mantiene il controllo societario (quote), riducendo il loro valore esonerativo.
- Se la misura è motivata anche con il pericolo di inquinamento probatorio (lett. a), il giudice è obbligato a motivare specificamente tale esigenza in sede di riesame; la mancanza di motivazione su questo profilo determina annullamento parziale.
- Il termine di durata della misura interdittiva richiede motivazione autonoma e specifica: l'indicazione di un periodo significativo (es. percentuale elevata del massimo consentito) impone un onere argomentativo più stringente.
- In caso di decisione di annullamento parziale la procedura corretta è il rinvio al giudice competente per un nuovo esame limitato ai profili annullati; le restanti valutazioni sostanziali possono rimanere efficaci.
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