Cassazione Civile, Ordinanza n. 23182/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un procedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato deciso dal Tribunale di Trieste con ordinanza pubblicata il 12 aprile 2021. Avverso tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il Ministero della giustizia non ha svolto difese.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso, se la controparte intimata non ha svolto difese, non si provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia interviene e la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non deve disporsi la condanna alle spese.
- Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di estinzione per rinuncia presuppone un atto processuale valido e produce la chiusura del procedimento senza esame del merito.
Come è indicizzato
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