Cassazione Penale, Sentenza n. 21830/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bove ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorso deduceva violazione di legge (artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 1, e 299, comma 4-bis, c.p.p.) e vizio di motivazione: in particolare denunciava la contraddittorietà della motivazione (i giudici avevano affermato che le condotte non costituivano violazione della misura ma le avevano comunque valutate ai fini della prognosi di recidiva), l'erroneità della prognosi di recidiva per la mancata ingerenza effettiva nella gestione dei locali sottoposti ad amministrazione giudiziaria e per la risalenza temporale delle condotte, nonché la sostanziale inutilità del ripristino della misura dato che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto la sua inefficacia concreta nel prevenire il periculum libertatis.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ripristinando l'originario provvedimento del 19/09/2024 di revoca della misura cautelare. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari: se la misura si è già dimostrata inadeguata a contenere il rischio di recidiva il rimedio corretto è l'aggravamento della misura (ex art. 299), non il ripristino di una misura inefficace; inoltre la valutazione della prognosi di recidiva non può poggiare su argomentazioni contraddittorie rispetto all'accertamento di fatto.
Norme richiamate
Riferimento procedurale all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte, da cui è derivato il nuovo esame del Tribunale di merito
Norma sostanziale relativa alle condotte contestate (intestazione fittizia di attività): indica il tipo di illecito per il quale era stata valutata la misura cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla prognosi di recidiva; la Corte sottolinea che la valutazione del pericolo di reiterazione deve essere coerente e non basata su contraddizioni rispetto all'accertamento di fatto
art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
"nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto… ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata"
La Corte interpreta la norma come imposizione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità: il giudice deve motivare l'impossibilità di conseguire lo stesso risultato con misure meno invasive e verificare costantemente l'idoneità della misura nel tempo
art. 299, comma 4 e comma 4-bis, cod. proc. pen.
Richiamati come rimedio adeguato all'emersione di condotte indicanti un aggravamento del pericolo di recidiva: la Corte rileva che, di fronte a comportamenti che mostrano la recrudescenza del rischio, il rimedio corretto sarebbe stato l'aggravamento della misura e non il ripristino di una misura già dimostratasi inidonea
Massime di principio
- Le misure cautelari personali devono rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; il giudice deve motivare perché non si possa utilizzare una misura meno invasiva.
- Se una misura cautelare si è dimostrata in concreto inadeguata a prevenire il periculum libertatis, il rimedio corretto è l'aggravamento (ove giustificato), non il semplice ripristino di una misura inefficace.
- La prognosi di recidiva deve essere fondata su valutazioni coerenti e non su argomentazioni contraddittorie rispetto agli accertamenti di fatto (non si può dire contemporaneamente che non vi sia stata violazione e usarne i medesimi fatti per motivare il rischio di reiterazione).
- Comportamenti indicativi di ingerenza nella gestione di attività sequestrate (es. tentativi di riprendere il controllo, messaggi pubblici) possono costituire elementi per la valutazione del rischio di recidiva, ma solo se la misura scelta è effettivamente idonea a contenerlo.
- Il giudice deve sempre verificare, anche durante la vigenza della misura, la sua effettiva idoneità a soddisfare le esigenze cautelari e motivare l'impossibilità di soluzioni meno gravose per i diritti fondamentali.
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