Cassazione Civile, Ordinanza n. 08755/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il ricalcolo dei supplementi del trattamento pensionistico spettante a un iscritto alla gestione speciale dei lavoratori dello spettacolo. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda del pensionato, ritenendo che, per la determinazione della quota B, non dovesse applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; era stato inoltre ritenuto applicabile soltanto il termine quinquennale di prescrizione introdotto dall'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere tacitamente abrogato il massimale pensionabile per la quota B, mentre tale limite sarebbe ancora compatibile e vigente; (2) violazione degli artt. 2934, 2938 e 2946 c.c., censurando l'applicazione del solo termine quinquennale e affermando che per i ratei maturati prima del luglio 2011 il termine di prescrizione fosse decennale. Il controricorrente ha resistito deducendo anche inammissibilità/improcedibilità del ricorso e sostenendo la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo manifestamente fondata la censura sull'erronea esclusione del massimale pensionabile per la quota B dei lavoratori dello spettacolo. Ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità e ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla questione del massimale. La Corte ha richiamato un proprio orientamento recente secondo cui, anche per la quota B, non vanno considerate le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, poiché tale tetto non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità e resta coerente con il sistema speciale di settore. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione; il tetto non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità.
non determina l'abrogazione tacita del massimale pensionabile previgente, che resta compatibile con la disciplina successiva.
distingue la quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1993, dalla quota B, relativa alle anzianità successive, nel cui calcolo si innesta la questione del massimale.
art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970
richiamato solo in relazione alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici successivi alla sua introduzione.
invocati dal ricorrente per sostenere che per i ratei maturati prima dell'introduzione della prescrizione quinquennale si applicasse la prescrizione decennale.
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni pensionistiche.
art. 38 Cost.
il sistema previdenziale speciale è compatibile con il parametro costituzionale purché sia assicurata una certa proporzionalità e non sia compromessa la finalità di tutela previdenziale.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale originaria continua a operare anche per la quota B del trattamento, salvo una abrogazione espressa o un'incompatibilità normativa non ravvisabile.
- La distinzione tra quota A e quota B consente di applicare regole diverse di calcolo della pensione, ma non giustifica, di per sé, la disapplicazione del massimale retributivo previsto per il settore speciale.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni giuridiche della sentenza, ma solo sull'unità minima di decisione che collega un fatto, qualificato da una norma, a un determinato effetto; pertanto è ancora esaminabile in cassazione la questione giuridica che sorregge la decisione impugnata.
- La previsione di un tetto alla retribuzione pensionabile può coesistere con il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, perché il diritto previdenziale non esige una corrispondenza integrale e meramente sinallagmatica tra contributi e prestazioni.
- La compatibilità costituzionale del massimale previdenziale va valutata alla luce dell'intero assetto del regime speciale, che può risultare complessivamente più favorevole rispetto al regime generale, purché sia preservata una proporzionalità minima e la funzione protettiva dell'art. 38 Cost.
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