Cassazione Penale, Ordinanza n. 24446/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/05/2025. Il primo motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 649 c.p., sostenendo che il fatto rientrerebbe tra i delitti contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti e sarebbe quindi non punibile. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il reato contestato è quello di cui all'art. 497-ter c.p.; il ricorrente contesta la sussistenza della punibilità e il trattamento sanzionatorio, ma la Corte rileva che le attenuanti generiche erano già state concesse in appello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 649 c.p. riguarda i delitti contro il patrimonio e non è applicabile al reato di cui all'art. 497-ter c.p. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché le circostanze attenuanti generiche risultavano già concesse dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non è punibile chi ha commesso i fatti preveduti dal titolo tredicesimo (delitti contro il patrimonio) del libro secondo del codice penale in danno dei prossimi congiunti indicati al comma 1
La causa di non punibilità prevista dalla norma opera solo per i delitti contro il patrimonio e non è estensibile a reati diversi, come quello contestato nel caso di specie.
È il reato contestato; la Corte lo indica come non rientrante tra i delitti contro il patrimonio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 649 c.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti non può essere applicata in via analogica a reati che non appartengono a quel titolo del codice penale.
- La deduzione di una violazione di legge è manifestamente infondata quando la norma invocata disciplina un ambito oggettivo diverso da quello del reato contestato.
- Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche è infondato quando tali attenuanti risultano già riconosciute nella decisione di merito.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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