Cassazione Civile, Ordinanza n. 32709/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
Nel fallimento di una società in liquidazione, il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo escludendo la domanda di insinuazione proposta dall’agente della riscossione per un credito tributario di oltre 6 milioni di euro, risultante da estratto di ruolo, perché sui medesimi tributi era ancora pendente un giudizio di appello dinanzi al giudice tributario. In opposizione ex art. 98 l. fall., il tribunale confermava l’esclusione ritenendo che, poiché il credito era ancora sub iudice e l’amministrazione era risultata soccombente in primo grado, non vi fosse alcun credito da ammettere neppure con riserva, anche per l’importo ingente. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973 e la falsa applicazione degli artt. 96 e 101 l. fall., sostenendo che il credito tributario poteva essere insinuato sulla base del solo estratto di ruolo e che, in presenza di contestazione o di giudizio tributario ancora pendente, doveva disporsi l’ammissione con riserva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha affermato che la domanda di insinuazione allo stato passivo di crediti tributari può essere proposta dal concessionario oggi agente della riscossione sulla base del semplice estratto di ruolo, senza necessità di previa notifica della cartella in assenza di espressa previsione di legge; inoltre, quando il credito sia contestato o sia ancora pendente il giudizio tributario, il credito va ammesso con riserva, perché la verifica definitiva spetta al giudice tributario e non si è ancora formato il giudicato. La circostanza che in primo grado il credito sia stato escluso e penda appello non esclude l’ammissione con riserva, poiché l’accertamento non è definitivo. È stata inoltre ritenuta priva di fondamento l’affermazione del tribunale secondo cui l’ammissione con riserva non sarebbe possibile per l’entità elevata del credito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973
il credito tributario può essere insinuato al passivo dal concessionario/agente della riscossione sulla base dell’estratto di ruolo, senza necessità di ulteriori presupposti non previsti dalla legge
artt. 96 e 101 legge fallimentare
in presenza di contestazione del credito tributario o di giudizio tributario ancora pendente, l’ammissione deve avvenire con riserva, non potendo il tribunale negare radicalmente l’insinuazione per mancanza di giudicato
regola il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale è stato confermato il provvedimento di esclusione poi cassato
Massime di principio
- Il credito tributario insinuato al passivo fallimentare può essere fondato sul solo estratto di ruolo, salvo che una norma espressa richieda ulteriori formalità come la previa notifica della cartella.
- Se il credito tributario è contestato nel passivo o è ancora sub iudice davanti al giudice tributario, il giudice fallimentare non deve escluderlo in via definitiva, ma ammetterlo con riserva, poiché l’accertamento non è ancora irrevocabile.
- La pendenza dell’appello nel giudizio tributario impedisce di considerare definito l’esito sull’esistenza del credito; manca quindi il giudicato necessario per escludere l’insinuazione con riserva.
- L’entità elevata del credito non è di per sé un ostacolo all’ammissione con riserva, se ne ricorrono i presupposti sostanziali e processuali.
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