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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14015 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso dell'IRPEF relativa all'anno 2000, sostenendo che Enel avesse applicato una ritenuta eccessiva sull'importo liquidato a titolo di prestazione previdenziale complementare. Ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme tributarie applicabili e, dall'altro, l'insufficiente motivazione della sentenza regionale, che aveva qualificato l'intera prestazione come avente natura retributiva e l'aveva assoggettata al regime fiscale del TFR. Secondo il ricorrente, la prestazione doveva essere distinta tra sorte capitale e rendimento finanziario: la prima soggetta a tassazione separata, il secondo, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, soggetto alla ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà esaminare concretamente il funzionamento del fondo PIA/Fondenel, verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sui mercati finanziari, accertare l'eventuale rendimento netto e determinarne l'importo. Solo a tale rendimento potrà essere applicata, per la quota maturata fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota del 12,50%; la parte restante continuerà a essere soggetta a tassazione separata. La Cassazione non ha quindi liquidato direttamente il rimborso, ma ha riconosciuto il diritto a una nuova determinazione dell'imposta secondo tali criteri.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 16 e 17

    Tassazione separata delle prestazioni previdenziali e delle somme assimilate.

    La tassazione separata si applica alla sorte capitale della prestazione e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • L. n. 482/1985, art. 6

    Per i vecchi iscritti ai fondi di previdenza complementare, la ritenuta del 12,50% si applica alla sola quota qualificabile come rendimento netto derivante dall'investimento del capitale sui mercati finanziari, relativamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • D.Lgs. n. 124/1993, art. 13

    Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

    La disciplina deve essere distinta in base alla data di iscrizione al fondo: il regime applicabile ai cosiddetti vecchi iscritti, anteriori all'entrata in vigore del decreto, non coincide con quello previsto per gli iscritti successivi.

  • D.L. n. 669/1996, art. 1, comma 5, convertito dalla L. n. 30/1997

    Norma interpretativa sul trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali complementari.

    Contribuisce a individuare il regime di tassazione separata applicabile alle prestazioni in forma capitale secondo la disciplina del TUIR.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011

    La sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50% per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

    La prestazione deve essere scomposta nelle sue componenti economiche: capitale e rendimento. Non è corretto assoggettare automaticamente l'intero importo al trattamento fiscale del TFR.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012

    La ritenuta del 12,5% può essere riconosciuta limitatamente alla quota costituita dal "rendimento netto".

    Il rendimento deve risultare da una specifica dimostrazione e deve essere effettivamente imputabile alla gestione del capitale sui mercati finanziari, non essere una mera differenza contabile tra somme ricevute e contributi versati.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale provenienti da fondi previdenziali complementari aziendali, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario; l'intero importo non può essere automaticamente trattato come TFR.
  • Per i soggetti iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti alla ritenuta del 12,50% limitatamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria del capitale.
  • La qualifica di rendimento richiede la prova di un effettivo investimento sul mercato, dei risultati conseguiti e dei criteri con cui le eventuali plusvalenze sono state attribuite alla posizione individuale.
  • Una certificazione del fondo può essere rilevante, ma il giudice deve valutarne l'idoneità concreta e non può considerare rendimento una semplice quota residuale o differenziale.
  • La cessazione del rapporto di lavoro, o la data di avvio di una successiva gestione del fondo, non esclude di per sé l'applicazione del regime agevolato: è necessario ricostruire l'intero rapporto e individuare il rendimento effettivamente maturato.
  • In caso di contestazione fiscale, il giudice di merito deve svolgere un accertamento analitico sulla struttura del fondo, sui contributi, sugli investimenti e sulla quantificazione del rendimento prima di determinare l'eventuale rimborso.

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