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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28941/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado. La contestazione riguardava la responsabilità per abusiva attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, con aggravante della transnazionalità. In ricorso sono stati dedotti due motivi: errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione circa il ruolo apicale attribuito all'imputato all'interno del sodalizio criminoso, nonché la conseguente asserita eccessività della pena, ritenuta troppo severa proprio in ragione di quel ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazione di legge e vizio di motivazione, fossero in realtà generiche e di merito, poiché dirette a contestare la ricostruzione del ruolo dell'imputato e, soprattutto, il trattamento sanzionatorio, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. La motivazione della sentenza impugnata è stata reputata congrua, in quanto valorizzava elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 130 e 131-ter D.Lgs. n. 385/1993

    sono le disposizioni ritenute integrative delle fattispecie di abusiva raccolta del risparmio tra il pubblico e abusiva prestazione di servizi di pagamento, contestate all'imputato; il testo indica che la condanna di merito si fondava su tali norme e sull'aggravante della transnazionalità.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    disciplinano i criteri di commisurazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito; la Corte li richiama per affermare che la determinazione della pena rientra in tale ambito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che, pur prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in mere contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti o sul ruolo dell'imputato.
  • La censura sulla severità della pena è inammissibile quando mira solo a sostituire la valutazione della Corte di merito sulla commisurazione sanzionatoria, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami, in modo non apparente e logicamente coerente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati economici e finanziariImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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