Ordinanza n. 1548/2026 - Napoli, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Napoli, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dopo il precedente rigetto della domanda cautelare con ordinanza collegiale, ha riproposto la richiesta con memoria dell’11 maggio 2026, deducendo quale fatto sopravvenuto la trasformazione a tempo indeterminato, con comunicazione UniLav dell’8 aprile 2026 e decorrenza dal 10 aprile 2026, del rapporto di lavoro instaurato con una nuova società. Il ricorrente ha quindi sostenuto, implicitamente, che tale stabilizzazione modificasse il quadro fattuale rilevante ai fini della tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la nuova domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato che la domanda cautelare era già stata esaminata e respinta nel medesimo grado di giudizio e che la sua riproposizione è ammissibile soltanto in presenza di nuovi motivi di diritto o di fatti sopravvenuti, decisivi e idonei ad alterare significativamente il quadro fattuale o giuridico precedente. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è stata ritenuta una sopravvenienza dotata di tali caratteristiche: il nuovo rapporto, instaurato il 25 giugno 2025, era già noto ed era stato valutato nella precedente ordinanza. Inoltre, la mera modificazione formale della tipologia contrattuale non incide sul vizio genetico della posizione del lavoratore, individuato nella mancata instaurazione dell’originario rapporto subordinato con la ditta individuale proponente. La riproposizione è stata quindi dichiarata inammissibile sia per l’intervenuto precedente rigetto, non superato da sopravvenienze idonee, sia per la radicale irregolarità dell’oggetto. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità interpretativa della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare riproposta nello stesso grado è stata ritenuta ammissibile solo in presenza di nuovi motivi di diritto o fatti sopravvenuti decisivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda cautelare già respinta nello stesso grado di giudizio è ammissibile soltanto in presenza di nuovi motivi di diritto o di fatti sopravvenuti aventi carattere decisivo, tali da alterare significativamente il quadro fattuale o giuridico posto a fondamento della precedente decisione.
- Non costituisce fatto sopravvenuto decisivo, idoneo a superare il precedente rigetto cautelare, una circostanza già nota e già esaminata dal giudice nella precedente decisione, anche se successivamente formalizzata o modificata sotto il profilo documentale.
- La mera trasformazione formale di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non supera il vizio genetico derivante dalla mancata instaurazione dell’originario rapporto di lavoro con il datore che aveva proposto la procedura amministrativa, né incide sulla legittimità del provvedimento successivo adottato dall’amministrazione.
- La stipula, successiva all’adozione del provvedimento impugnato, di un nuovo contratto di lavoro con un soggetto terzo non è idonea, di per sé, a inficiare la legittimità dell’atto amministrativo di revoca del nulla osta riferito all’originario rapporto di lavoro.
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