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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09171/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il difensore, in proprio, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quel provvedimento era stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso da due intimati contro la sua assistita, ma la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità era stata disposta in favore della controricorrente senza l’indicazione della distrazione, nonostante il difensore avesse dichiarato di essere antistatario. L’istanza di correzione è stata ritualmente notificata alle altre parti del giudizio originario. La richiesta mirava quindi ad integrare il dispositivo con la formula di distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., richiamando l’ammissibilità del rimedio per questo tipo di errore materiale. Ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza n. 12410/2020, inserendo nel dispositivo, dopo le parole "agli accessori di legge", la precisazione "con distrazione in favore dell’Avv. Giancarlo Mariniello, dichiaratosi antistatario". Ha inoltre ordinato che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull’originale del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    "rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ."

    Il rimedio della correzione è ritenuto esperibile per sanare un errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte, quando l’errore riguardi la formulazione del dispositivo e non la sostanza della decisione.

Massime di principio

  • L’errore materiale contenuto nel dispositivo di un’ordinanza della Cassazione può essere corretto mediante il procedimento di correzione previsto dall’art. 391-bis, comma 1, c.p.c., quando l’inesattezza sia meramente redazionale e non incida sul contenuto decisorio.
  • Se nel dispositivo è omessa la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario, la correzione può essere disposta integrando il testo del provvedimento con la relativa formula.
  • L’istanza di correzione deve essere ritualmente notificata alle altre parti del giudizio originario, ma la correzione resta possibile quando l’errore sia oggettivamente rilevabile dal contenuto del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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