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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17449/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorso investe l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra diversi reati già ricompresi in un provvedimento di cumulo. La domanda mirava a far dichiarare che alcune condotte, tra cui una detenzione di arma comune da sparo e altri reati contro il patrimonio, fossero state poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente ha censurato il diniego, ma dal testo emerge che i motivi erano generici e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato la distanza temporale tra i fatti e l'eterogeneità delle condotte, in particolare tra il reato in materia di armi e quelli patrimoniali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione mancante o manifestamente illogica; inoltre, il condannato che invochi la continuazione in sede esecutiva deve allegare elementi specifici e concreti, non bastando la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato. Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, richiamando sia la distanza temporale sia la diversità strutturale tra la detenzione di arma e i reati contro il patrimonio. Poiché il ricorrente non ha confutato specificamente tali argomentazioni, il ricorso è stato ritenuto generico e quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma posta a fondamento dell'istanza esecutiva di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo se la motivazione sia carente, apparente o manifestamente illogica.
  • Chi chiede in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione deve indicare elementi specifici, concreti e individualizzanti idonei a dimostrare un progetto criminoso unitario; non sono sufficienti la mera contiguità temporale dei fatti, l'analogia dei titoli di reato o la ripetizione di condotte illecite.
  • La distanza temporale tra i fatti e la loro eterogeneità possono costituire argomenti significativi per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, specie quando i reati appartengano a sfere criminose diverse.
  • Il ricorso per cassazione contro il rigetto della continuazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato e si limita a deduzioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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