Cassazione Penale, Ordinanza n. 23671/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata formulazione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., con conseguente inosservanza delle garanzie difensive e inutilizzabilità dell'esito dell'alcoltest; 2) erronea applicazione della circostanza aggravante della provocazione di un incidente stradale; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non proponibili in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era stato già dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale perché tardivo, essendo stato proposto dopo la prima udienza di appello e su un punto non investito dall'originario atto di impugnazione; il secondo motivo è stato respinto perché la nozione di incidente stradale era correttamente applicata al sinistro avvenuto in centro cittadino, all'intersezione tra due strade, con intervento di un'ambulanza e conseguente interruzione della circolazione e pericolo per la collettività, non esclusi dall'orario notturno; il terzo motivo è stato ritenuto insindacabile in cassazione, poiché il giudizio sulle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del merito e non era manifestamente illogico o incongruo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'avviso previsto dalla norma era invocato come garanzia difensiva; la relativa doglianza è stata però ritenuta tardiva e comunque non proposta ritualmente nei gradi di merito.
circostanze aggravanti
L'aggravante della provocazione di incidente stradale è stata ritenuta sussistente in presenza di un sinistro che ha interrotto la normale circolazione e creato un potenziale pericolo per la collettività.
circostanze attenuanti generiche
La loro valutazione e il giudizio di prevalenza rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o incongrua.
Massime di principio
- Le censure in cassazione che si limitano a riproporre questioni già devolute e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Una doglianza proposta in appello dopo la prima udienza e relativa a un punto non investito dall'atto di impugnazione originario può essere dichiarata inammissibile per tardività e difetto di devoluzione.
- Nella guida in stato di ebbrezza, l'aggravante della provocazione di incidente stradale ricorre quando il sinistro, per modalità e conseguenze, interrompe la normale circolazione e determina un apprezzabile pericolo per la collettività; l'orario notturno non esclude di per sé tale aggravante.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o incongrua.
Come è indicizzato
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