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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22554/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di truffa in concorso, deducendo due motivi: (1) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella forma meno grave della truffa tentata (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che la polizia intervenne in modo da impedire il perfezionamento del reato (consegna 'controllata'); (2) vizio di motivazione e contraddittorieta' circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., perché il Tribunale avrebbe valorizzato soltanto l'eta' avanzata della vittima senza adeguata analisi della vulnerabilita'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la prospettazione della tentata truffa, confermando la valutazione del Tribunale del riesame che, con giudizio di probabilita' tipico della fase cautelare, ha ritenuto il reato consumato poiche' la vittima aveva effettivamente consegnato i monili indotta in errore e l'intervento della polizia giudiziaria e' stato casuale e non una 'consegna controllata'. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto generico il ricorso: il Tribunale aveva motivato la sussistenza dell'aggravante valorizzando non solo l'eta' (80 anni) ma l'effettiva condizione di vulnerabilita' determinata dal forte turbamento indotto, che ha portato alla consegna dei gioielli. Percio' il ricorso e' stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per segnalare che non e' stata richiesta la trattazione orale; contestualizza il procedimento ma non influisce sulla decisione di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso relativo a presunta violazione di legge (riqualificazione della fattispecie). La Corte ha ritenuto il motivo infondato poiche' la valutazione sulla consumazione del reato e' questione di merito tipica della fase cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso relativo a carenza o contraddittorieta' della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non contrastante con la motivazione del Tribunale.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nel collegamento con l'art. 640 (tentativo vs consumazione); interpretato congiuntamente alla giurisprudenza per affermare che il tentativo della truffa sussiste solo se c'e' stata una consegna sotto controllo della polizia (consegna controllata).

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale sulla truffa. Applicata nella forma consumata sulla base della valutazione che la vittima aveva consegnato i gioielli indotta in errore e non per scelta informata dopo aver percepito l'artificio.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Aggravante per aver approfittato di una particolare vulnerabilita' della vittima. La Corte ha condiviso l'interpretazione del Tribunale secondo cui l'aggravante e' stata motivatamente riconosciuta non sulla mera eta' ma sulla concreta condizione di turbamento e sulla situazione che ha determinato la ridotta capacita' di reazione della vittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata dalla Corte condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • In tema di truffa, la differenza tra tentativo e consumazione dipende spesso dalla circostanza se la consegna del bene o del denaro sia avvenuta sotto il diretto controllo della polizia (consegna controllata): se la vittima, pur ingannata, ha materialmente trasferito la disponibilita' del bene e l'intervento della polizia e' stato casuale, puo' configurarsi il reato consumato.
  • La riconoscibilita' dell'aggravante per aver approfittato della particolare vulnerabilita' della vittima non puo' fondarsi esclusivamente sull'eta': e' necessaria una valutazione complessiva delle condizioni personali e ambientali che abbiano effettivamente ridotto la capacita' di difesa, nonche' la prova che l'agente abbia consapevolmente sfruttato tale situazione.
  • Le questioni di fatto e di merito (es. valutazione sulla consumazione del reato basata sulle modalita' dell'intervento delle forze dell'ordine) sono in generale non sindacabili in sede di legittimita' salvo profili di violazione di legge o vizio di motivazione specificamente e concretamente dedotti.
  • Un motivo di cassazione generico o che non si confronta puntualmente con la motivazione impugnata e' destinato a rimanere infondato: e' necessario indicare con precisione il punto di violazione e le ragioni per cui la motivazione sarebbe contraddittoria o insufficiente.
  • In sede cautelare la configurazione della probabilita' della responsabilita' puo' giustificare misure coercitive quando la ricostruzione fattuale, anche se provvisoria, mostra elementi concreti di induzione in errore della vittima e acquisizione della disponibilita' del bene da parte dell'indagato.

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