Cassazione Penale, Ordinanza n. 05278/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra più fatti oggetto di diversi giudizi. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza, ritenendo che non emergessero concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura, secondo la Corte di cassazione, mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti e dei profili comparativi tra i diversi episodi, attività non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato compiutamente i fatti e che la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione in fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito dei fatti già esaminati dal giudice dell'esecuzione quando la censura, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, mira soltanto a una diversa ricostruzione degli elementi fattuali.
- Il riconoscimento della continuazione presuppone l'emersione di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte; ove il giudice dell'esecuzione motivi sul punto in modo completo, la relativa valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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