Cassazione Penale, Sentenza n. 26754/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna (tentato furto aggravato in abitazione, furto aggravato in abitazione e furto aggravato) lamentando vizi motivazionali: manca riconoscimento sul luogo; le intercettazioni valorizzate riguarderebbero conversazioni su un'autovettura non di loro proprietà e tra soggetti non meglio identificati; assenza di perizia a provare che l'interlocutore fosse uno dei ricorrenti (Gjeci); dedotta irragionevolezza nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e contestata la dosimetria della pena con argomentazioni ritenute generiche e disordinate
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi: il primo motivo richiedeva una rivalutazione del fatto e una frammentazione delle prove (vietata in Cassazione), mentre la Corte territoriale aveva operato una valutazione unitaria e coerente degli elementi probatori; il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione della Corte d'appello non è manifestamente illogica e ha indicato gli elementi decisivi; il terzo motivo è risultato generico, non pertinente e, in parte, confuso. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Definisce i limiti in cui devono essere formulati i motivi di cassazione; i ricorsi sono stati presentati nei limiti richiesti ma il primo motivo si è tradotto in richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento regolarmente integrato con le conclusioni della pubblica accusa
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e l'ammenda alla Cassa delle ammende
Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014 (Pipino)
Principio di diritto: il giudice di merito deve valutare unitariamente tutti gli elementi probatori, evitando un esame parcellizzato; Cassazione non può sostituirsi al giudice del fatto per rivalutazioni di merito
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
Sull'esame del diniego delle attenuanti generiche: la mancanza di concessione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Consolidato principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve elencare tutti gli elementi ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove o il 'frazionamento' delle risultanze istruttorie sono inammissibili
- Se la Corte territoriale ha motivato in modo coerente e unitario la valutazione degli elementi probatori, il vizio motivazionale è difficilmente accolto in Cassazione
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica; il giudice non è obbligato a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli decisivi
- Motivi formulati in modo generico, confuso o con riferimenti estranei alla vicenda concreta rischiano l'inammissibilità
- Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: valutare il rischio economico prima di proporre ricorso in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26488/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26489/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26494/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26496/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26498/2023 del 20/06/2023
- Sentenza penale · 20 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26499/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →