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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17414/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto della Corte di Cassazione nella valutazione degli effetti processuali di precedenti dichiarazioni di assenza dell'imputata: sostenendo che l'irregolarità della prima dichiarazione di assenza all'udienza del 17/01/2019 e la successiva dichiarazione del 26/10/2020 avrebbero pregiudicato le sue prerogative difensive (in particolare l'accesso ai riti alternativi), mentre la Corte di legittimità aveva ritenuto che non fosse stato leso alcun diritto difensivo

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza rappresenti una mera errata valutazione giuridica/di merito (sull'effetto processuale della dichiarazione di assenza) e non un errore materiale o un errore di fatto rientrante nel rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. È stata altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato agli errori materiali ed agli errori di fatto di tipo percettivo (svista della Corte) e non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito; non è idoneo a correggere un errore valutativo

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Mutua rilevanza per definire la nozione di errore materiale (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed esternazione) rispetto all'art. 625-bis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Base normativa che ha consentito lo svolgimento della camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, in via eccezionale

  • Corte Cost. sent. n.186 del 13/6/2000

    Richiamata per affermare che non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così l'applicazione della sanzione pecuniaria

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n.2241/14; Sez.U. n.16103/2002; Sez.5 n.37725/2005; Sez.5 n.21939/2018)

    Richiami giurisprudenziali che definiscono l'errore di fatto come svista percettiva della Corte (non estendibile a valutazioni di merito o interpretazioni normative) e affermano l'inammissibilità del ricorso straordinario per errori valutativi

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo per correggere errori materiali o errori di fatto di natura percettiva (svista della Corte) e non per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Quando si deduce un vizio procedurale (es. dichiarazione di assenza), occorre dimostrare che esso abbia concretamente pregiudicato specifici diritti difensivi; la mera allegazione astratta di pregiudizio non è sufficiente.
  • Se la critica riguarda l'apprezzamento degli effetti processuali compiuto dal giudice (valutazione giuridica o di merito), il rimedio idoneo non è il 625-bis ma altri strumenti impugnatori ordinari utili (se ancora esperibili) o ricorsi diretti nei limiti previsti dal processo.
  • La tempestività del deposito del ricorso è necessaria ma non sufficiente: la forma e la tipologia dell'errore dedotto devono rientrare nettamente nei limiti della rimessione prevista dalla norma.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; quindi valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre il rimedio.

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