Cassazione Penale, Sentenza n. 17414/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto della Corte di Cassazione nella valutazione degli effetti processuali di precedenti dichiarazioni di assenza dell'imputata: sostenendo che l'irregolarità della prima dichiarazione di assenza all'udienza del 17/01/2019 e la successiva dichiarazione del 26/10/2020 avrebbero pregiudicato le sue prerogative difensive (in particolare l'accesso ai riti alternativi), mentre la Corte di legittimità aveva ritenuto che non fosse stato leso alcun diritto difensivo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza rappresenti una mera errata valutazione giuridica/di merito (sull'effetto processuale della dichiarazione di assenza) e non un errore materiale o un errore di fatto rientrante nel rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. È stata altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
Il rimedio è limitato agli errori materiali ed agli errori di fatto di tipo percettivo (svista della Corte) e non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito; non è idoneo a correggere un errore valutativo
Mutua rilevanza per definire la nozione di errore materiale (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed esternazione) rispetto all'art. 625-bis
Norma richiamata per l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Base normativa che ha consentito lo svolgimento della camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, in via eccezionale
Corte Cost. sent. n.186 del 13/6/2000
Richiamata per affermare che non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così l'applicazione della sanzione pecuniaria
Giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n.2241/14; Sez.U. n.16103/2002; Sez.5 n.37725/2005; Sez.5 n.21939/2018)
Richiami giurisprudenziali che definiscono l'errore di fatto come svista percettiva della Corte (non estendibile a valutazioni di merito o interpretazioni normative) e affermano l'inammissibilità del ricorso straordinario per errori valutativi
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo per correggere errori materiali o errori di fatto di natura percettiva (svista della Corte) e non per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- Quando si deduce un vizio procedurale (es. dichiarazione di assenza), occorre dimostrare che esso abbia concretamente pregiudicato specifici diritti difensivi; la mera allegazione astratta di pregiudizio non è sufficiente.
- Se la critica riguarda l'apprezzamento degli effetti processuali compiuto dal giudice (valutazione giuridica o di merito), il rimedio idoneo non è il 625-bis ma altri strumenti impugnatori ordinari utili (se ancora esperibili) o ricorsi diretti nei limiti previsti dal processo.
- La tempestività del deposito del ricorso è necessaria ma non sufficiente: la forma e la tipologia dell'errore dedotto devono rientrare nettamente nei limiti della rimessione prevista dalla norma.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; quindi valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre il rimedio.
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