Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione della lite fiscale ai sensi dell’art. 6 e ss. del d.l. n. 193/2016 e della rinuncia al ricorso notificata alla controparte, dichiarando estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2005 era stata contestata alla società in accomandita semplice la indeducibilità di costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione aveva coinvolto sia la società sia i soci, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. Dopo esiti sfavorevoli nei gradi di merito, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso. Prima dell’adunanza, la parte contribuente depositava memoria dichiarando di avere definito la controversia con le agevolazioni previste dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016 e produceva per ciascun ricorrente atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia fiscale, che ha consentito l’estinzione del giudizio.
La Corte ritiene che la definizione della lite ai sensi di tale disciplina comporti l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia fiscale, se perfezionata secondo la disciplina applicabile e accompagnata da rinuncia al ricorso notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio viene estinto per intervenuta definizione della lite e rinuncia al ricorso, le spese seguono il criterio indicato nel provvedimento estintivo, secondo quanto disposto dalla Corte.
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