Cassazione Civile, Ordinanza n. 25541/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di rinvio successivo a precedente cassazione in materia di equa riparazione. La Corte d'appello di Perugia, quale giudice di rinvio, aveva rideterminato i compensi del giudizio di primo grado, condannato il Ministero a rimborsare le spese del giudizio di legittimità e compensato integralmente le spese del giudizio di rinvio, ritenendo che l'assenza di opposizione della difesa erariale alla liquidazione secondo il principio di diritto espresso dalla Cassazione e la semplicità dell'attività difensiva svolta costituissero gravi ed eccezionali ragioni. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 4 d.m. 55/2014 e difetto di motivazione, sostenendo l'illegittimità della compensazione delle spese del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura sulla compensazione delle spese. Ha affermato che le ragioni poste dalla Corte d'appello non integravano i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come risultante all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018. In particolare, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda e la semplicità della materia e dell'attività difensiva non bastano a giustificare la compensazione delle spese, quando l'istante è comunque stato costretto a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato limitatamente al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a pagare al ricorrente le spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La compensazione integrale delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; ragioni come la mancata opposizione della controparte o la semplicità della causa non bastano, da sole, a giustificarla.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di liquidazione dei compensi, ma la decisione si concentra sulla illegittimità della compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77/2018
Viene richiamata come base del regime dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel senso che la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni.
Cass. n. 20105/2022
Richiamata a conferma del principio per cui la mancata opposizione dell'Amministrazione e la semplicità della materia non giustificano la compensazione delle spese quando la parte ha dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto.
Massime di principio
- La compensazione integrale delle spese processuali, dopo la riforma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., è eccezionale e richiede una motivazione fondata su gravi ed eccezionali ragioni effettive, non su formule generiche o su meri profili di semplicità della controversia.
- La mancata opposizione della parte soccombente alla pretesa azionata non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per compensare le spese se il creditore è stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
- In sede di legittimità, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione sul capo delle spese e decidere direttamente nel merito sulla relativa liquidazione.
- La valutazione delle spese di lite deve restare ancorata a criteri giuridicamente rilevanti e non può trasformarsi in una generalizzata deroga al principio di soccombenza.
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