Cassazione Penale, Sentenza n. 30021/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per il reato di elusione di provvedimento giudiziario (art. 388 c.p.): all'imputato era stato inibito l'uso della parola Calor nella denominazione della propria ditta; l'imputato aveva modificato solo formalmente la denominazione e continuato a utilizzare la parola Calor su automezzo, insegne e materiale pubblicitario. Il difensore ha dedotto che la modifica era stata effettivamente eseguita e ha richiamato una sentenza civile del 2014 che avrebbe chiarito la paternità del marchio e la nullità della registrazione contestata, oltre a dedurre vizio di motivazione e la necessità di valutare attenuanti e misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e nei limiti inammissibile. Ha confermato che la condotta contestata integra elusione quando ostacola l'effettiva esecuzione del provvedimento: la modifica apportata era soltanto formale e l'uso continuato della parola Calor su insegne, furgone e pubblicità manteneva l'effetto inibitorio vanificato. Il rilievo civilistico sopravvenuto nel 2014 è stato considerato fatto successivo al perfezionamento del reato e quindi irrilevante ai fini penali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rifusione delle spese della parte civile (Euro 3.510,00 oltre accessori).
Norme richiamate
L'art. 388 punisce la condotta di elusione dei provvedimenti del giudice; la norma tutela l'effettività della tutela giurisdizionale e sanziona comportamenti che ostacolano l'esecuzione delle misure disposte dal giudice
Sezioni Unite, Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007 (Vuocolo)
Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo
La giurisprudenza di legittimità ha definito l'oggetto giuridico dei reati di cui all'art. 388 come l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale; l'elusione consiste in comportamenti idonei a privare la tutela della concreta possibilità di incidere sugli interessi controversi
Corte Costituzionale, n. 77 del 2007 e n. 24 del 2003
C. cost., n. 77 del 2007; C. cost., n. 24 del 2003
Ribadiscono il valore costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale, fondamento dell'interpretazione dell'art. 388 e della punibilità dei comportamenti elusivi
Giurisprudenza di questa Corte: Sez. 6, n. 11952 del 01/02/2017 (Travaglianti) e Sez. 6, n. 16398 del 22/03/2016 (Calcagno)
Sez. 6, n. 11952 del 01/02/2017; Sez. 6, n. 16398 del 22/03/2016
Confermano che l'elusione può consistere nell'ostacolo esterno all'esecuzione affidata ad altri o nella inottemperanza di un obbligo la cui esecuzione richiede il contributo dell'obbligato; occorre valutare l'effetto pratico della condotta sull'esecuzione del provvedimento
Massime di principio
- Il rispetto formale di un provvedimento non è sufficiente: la conformità deve essere sostanziale e neutralizzare l'effetto che il giudice intendeva rimuovere
- La condotta elusiva si valuta sull'idoneità a ostacolare l'effettiva esecuzione del provvedimento; elementi come continuità d'uso, pubblicità residua o comportamenti che mantengono l'equivocità sono rilevanti
- Provvedimenti o pronunce intervenute dopo il perfezionamento del reato non sanano retroattivamente la condotta penalmente rilevante
- In difesa, è determinante documentare tempestivamente e in modo concreto ogni attività volta a dare piena esecuzione all'ordine giudiziario (es. rimozione insegne, cessazione di pubblicità, ritiro materiali)
- La sussistenza di attenuanti o misure alternative dipende dalla valutazione complessiva della buona fede e dell'efficacia dell'adempimento: mere modifiche formali difficilmente ottengono effetti attenuanti se l'uso sostanziale continua
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