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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12708/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato accolto: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, affinché siano colmate le lacune motivazionali e sia valutata correttamente l'esistenza della condotta intimidatoria e dell'eventuale circostanza aggravante.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Patania impugnava la conferma della condanna pronunciata in abbreviato per fatti ascritti agli artt. 611 e 416-bis c.p. (con aggravante di natura mafiosa). Il motivo decisivo in cassazione concerneva la mancata e insufficiente motivazione in ordine all'integrazione del requisito della "minaccia": la corte d'appello aveva ritenuto che alcuni gesti compiuti dall'imputato nella cella di sicurezza dell'aula bunker, rivolti al teste Matina, fossero un "inequivoco" invito a non presentarsi a testimoniare, ma non aveva descritto in cosa consistessero i gesti né fornito adeguata valutazione critica della sola versione del teste, limitandosi ad aderirvi. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la qualificazione come minaccia di comportamenti non verbali richieda una motivazione specifica che accerti la natura oggettivamente idonea e inequivoca dei gesti e la loro capacità di turbare la libertà psichica del teste; la motivazione fornita dagli organi di merito era invece lacunosa e contraddittoria (il primo grado parlava di "gesto di disappunto", che non equivale a un invito minaccioso).

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.

    È richiamato come parte della contestazione originaria; la decisione di Cassazione si è concentrata tuttavia sull'accertamento dell'elemento minaccioso (principi richiamati riferiti più diffusamente all'art. 612 c.p.), riservando alla corte di merito di riconsiderare la qualificazione delle condotte alla luce di una motivazione adeguata.

  • art. 416-bis c.p.

    La fattispecie contestata ricomprendeva l'aggravante di matrice mafiosa: la Corte osserva che il contesto (esposizione della vittima alla intimidazione di una cosca) può essere rilevante per la valutazione del fatto intimidatorio, ma l'accertamento dell'aggravante richiede motivazione specifica e puntuale.

  • art. 612 c.p.

    La Cassazione richiama la giurisprudenza secondo cui il reato di minaccia ha natura a forma libera: anche comportamenti non verbali possono integrare la minaccia se, nel loro contesto e nella loro oggettiva manifestazione, risultano univocamente idonei a ingenerare timore e a turbare la libertà psichica della vittima. Tuttavia tale integrazione richiede che la motivazione descriva e dimostri l'univocità e l'oggettiva minacciosità del gesto; la semplice interpretazione soggettiva del teste, priva di descrizione dei gesti, non è sufficiente.

Massime di principio

  • La minaccia può essere anche non verbale (gesti), ma per ravvisarla serve una motivazione che descriva i gesti e ne dimostri l'oggettiva idoneità a generare timore: l'interpretazione soggettiva del teste non basta da sola.
  • In presenza di contestazioni connessi a intimidazioni mafiose, il contesto di esposizione del teste è rilevante ma non sostituisce la necessità di prove e di motivazione specifica sull'elemento minaccioso e sull'aggravante.
  • La Corte di Cassazione può annullare una pronuncia per insufficiente o contraddittoria motivazione e rinviare per un nuovo esame; in tali ipotesi il giudice di merito dovrà integrare la motivazione seguendo i principi richiamati.
  • Quando la condotta è valutata sulla base di comportamenti non verbali è necessario accertare e registrare in modo puntuale 'in cosa' consistano i gesti, la loro reiterazione, e il contesto oggettivo che renda inevitabile l'interpretazione minacciosa.
  • La qualificazione del fatto come minaccia richiede non solo una percezione soggettiva della vittima, ma elementi oggettivi che consentano di ritenere la libertà psichica turbata o diminuita.

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