Cassazione Penale, Ordinanza n. 16874/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare. Nel ricorso si lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata la notifica dell'esecuzione della misura al prevenuto. La Corte rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e aspecifico e che il tribunale aveva fondato la decisione sull'irreperibilità del richiedente presso l'ultimo domicilio conosciuto, nonostante due convocazioni, con conseguente impossibilità di svolgere l'istruttoria e di predisporre la relazione UEPE, elementi ritenuti incompatibili con la concessione dei benefici richiesti.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche e aspecifiche sul vizio di motivazione, quando non si confrontino puntualmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- Nel procedimento di sorveglianza, la mancata collaborazione del richiedente e la sua irreperibilità ai convocati possono legittimare la declaratoria di inammissibilità della richiesta di misure alternative, perché impediscono l'istruttoria e la valutazione dell'attualità del percorso risocializzante.
- L'assenza di elementi aggiornati sulla condotta di vita e la mancata relazione dell'UEPE possono costituire ostacolo decisivo alla concessione di affidamento in prova o detenzione domiciliare.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, il versamento alla Cassa delle ammende.
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