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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07853/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale in materia di stupefacenti, il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, su richiesta, pene concordate a cinque imputati per fatti commessi tra agosto 2023 e febbraio 2024. I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 29 maggio 2025. Per tutti hanno dedotto, in sostanza, il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento; per uno di essi è stata inoltre lamentata l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva tuttavia che i ricorsi sono stati formulati in modo generico e assertivo e che non rientrano nei casi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e perché le doglianze erano generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla norma; doglianze generiche sul mancato proscioglimento o sulla qualificazione giuridica, se non specificamente argomentate e ricadenti nei limiti tipizzati, non consentono l'accesso al giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso, quando ricorrano le condizioni indicate dalla norma.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura che esuli da tali ipotesi è inammissibile.
  • La deduzione del difetto di motivazione sul mancato proscioglimento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla norma e non è sorretta da specifiche argomentazioni, non consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
  • Anche la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e non meramente assertiva; in difetto, il ricorso resta inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, potendo quest'ultima essere determinata in misura superiore al minimo edittale nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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