Cassazione Civile, Ordinanza n. 39915/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Alcuni proprietari-condomini hanno agito per ottenere la rimozione di un muro di sostegno realizzato su terreno di proprietà condominiale, con ripristino delle condizioni morfologiche del fondo precedenti all'opera. Il tribunale aveva accertato che il muro insisteva sulla proprietà condominiale, ma aveva ritenuto non praticabile la demolizione totale senza opere provvisionali, disponendo invece un ripristino parziale mediante abbassamento del muro di 80 cm. In appello i soccombenti hanno censurato la decisione sostenendo che la domanda originaria era stata di demolizione integrale e che il ripristino delle condizioni del terreno presupponeva necessariamente l'abbattimento del manufatto. Il motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 345 e 342 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come nuova e diversa la pretesa di eliminazione totale del muro e avesse quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il limite devolutivo dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che il petitum sostanziale era la tutela del diritto dei condomini a mantenere libera la proprietà comune dal manufatto costruito su area altrui; di conseguenza, la domanda di rimessione in pristino implicava la demolizione del muro, mentre le modalità tecniche di esecuzione della demolizione attengono alla fase esecutiva e non possono ridurre o snaturare la pretesa azionata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale parametro del principio tantum devolutum quantum appellatum; la corte rileva che l'appello non poteva essere interpretato in modo riduttivo da ricondurre la domanda a una pretesa diversa da quella originaria
richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. per censurare l'erronea lettura del contenuto dell'impugnazione e del devolutum
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- La domanda di rimessione in pristino di un fondo occupato da un manufatto altrui ha come contenuto sostanziale la rimozione dell'opera abusivamente insistente sul bene, anche se l'attore indichi in via descrittiva le modalità tecniche di esecuzione più idonee o più onerose.
- Le modalità concrete di demolizione o di messa in sicurezza necessarie per eseguire la condanna appartengono alla fase esecutiva e non possono essere utilizzate per ridurre o trasformare il petitum della domanda giudiziale.
- Ai fini dell'interpretazione della domanda occorre avere riguardo insieme al petitum e alla causa petendi; non è consentito isolare singole espressioni della parte per attribuire alla domanda un contenuto diverso da quello emergente dalla prospettazione complessiva.
- Il giudice di appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il limite devolutivo quando considera estranea all'impugnazione la richiesta di tutela che, in realtà, ripropone la medesima pretesa già dedotta in primo grado.
- Il costo o la maggiore onerosità dell'esecuzione non possono giustificare un'interpretazione riduttiva della domanda quando la pretesa sostanziale sia quella di ottenere la completa eliminazione dell'opera lesiva.
Come è indicizzato
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