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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4313/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la presunta nullita' del provvedimento per incompleta trasmissione di atti investigativi (artt. 292 e 309 c.p.p.), nonche' incongruenze tra le dichiarazioni del coindagato Giustra e dati di tracciamento dell'auto; 2) l'insussistenza dei presupposti cautelari ex art. 274 c.p.p., in particolare del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio (si richiamava l'incensuratezza, le dimissioni da incarichi politici e la scarsa partecipazione ai contatti telefonici con gli altri soggetti); 3) la mancata proporzionalita' e l'irragionevolezza della tipologia di misura (art. 275 c.p.p.), anche con riferimento all'imminenza delle elezioni regionali e alla gravita' non pienamente dimostrata delle condotte contestate.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la consistenza del quadro indiziario (dichiarazioni confessorie e di riconoscimento fotografico di Giustra, riscontri documentali sui registri elettorali, duplicati di tessere rilasciati e usati indebitamente, tabulati e intercettazioni), e ha ritenuto non decisive le discrepanze puntuali sollevate dal ricorrente (es. minuti di differenza nel tracciamento dell'auto). La censura sull'incompleta trasmissione di atti e' stata dichiarata inammissibile per genericita'. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Riesame circa il concreto pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, anche alla luce della capacita' organizzativa del gruppo e del ruolo ricoperto dall'indagato nelle condotte chiave; infine la scelta degli arresti domiciliari e' stata ritenuta adeguatamente motivata come strumento per interrompere i rapporti e l'influenza del gruppo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, commi 2 e 3

    Norma richiamata in riferimento al reato di alterazione dei registri elettorali; la Corte utilizza la norma quale elemento del quadro incriminatorio che descrive le condotte contestate

  • Legge n. 352 del 1979, art. 51

    Richiamata fra le norme che disciplinano le condotte elettorali illecite, inserita nel quadro di riferimenti normativi dei reati contestati

  • D.P.R. n. 361 del 1957, art. 100

    Ricondotta anch'essa alle norme regolatrici delle procedure elettorali, utilizzata per qualificare le condotte di falsificazione

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiamato dal ricorrente per lamentare incompletezza nella trasmissione degli atti di indagine; la Corte ha ritenuto la censura generica e quindi inammissibile senza specificazione degli atti

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Invocato insieme all'art. 292 in relazione all'obbligo di trasmissione degli atti a difesa; la Corte ha valutato che gli atti essenziali erano presenti e che l'eccezione non era adeguatamente specificata

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. a) e lett. c)

    Articolo centrale per la valutazione delle esigenze cautelari. La Corte ha interpretato la lett. a) come riferibile a un pericolo concreto di inquinamento probatorio anche quando indagini risultino in fase avanzata, e la lett. c) come riferibile al pericolo di reiterazione quando vi sia dimostrata una capacità organizzativa e persistenza del vincolo tra i partecipanti

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Norma sulla scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la necessita' degli arresti domiciliari per interrompere i rapporti pericolosi e salvaguardare le prove

Massime di principio

  • Le dichiarazioni confessorie o eteroaccusatorie possono assumere forte valore probatorio se corroborate da riscontri documentali o intercettazioni: censure basate su dettagli marginali difficilmente scalfiscono un quadro indiziario organico
  • L'eccezione di incompletezza nella trasmissione di atti investigativi e' inammissibile se formulata in modo generico: la parte deve indicare quali atti sarebbero mancanti e come la loro assenza abbia inciso sulla decisione
  • La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio non decade necessariamente con l'avanzare delle indagini; puo' essere ritenuta concreta anche se molte prove sono gia' acquisite, quando esistono elementi che rendono plausibile la capacita' manipolativa dell'indagato o del gruppo
  • Le dimissioni da incarichi politici non eliminano automaticamente il rischio di reiterazione se il giudice ritiene sussistente un collegamento funzionale e attuale dell'indagato all'attivita' illecita o al gruppo che l'ha posta in essere
  • Discrepanze tecniche o temporali (es. minuti di differenza in tracciamenti) non hanno rilievo decisivo se non dimostrano concretamente l'alibi o l'irreperibilita' dell'indagato: occorre prova diretta e non congetture
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata in rapporto alla necessita' di interrompere relazioni e ruoli criminogeni; il giudice deve spiegare perche misure meno afflittive non siano sufficienti

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